Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME ARTEMIO nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa l’11 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 24 settembre 2019 che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al delitto di tentata truffa aggravata in danno del Comune RAGIONE_SOCIALE Foggia. Si addebita all’imputato, nella qualità di dipendente del Comune RAGIONE_SOCIALE Foggia, di avere tentato di trarre in inganno l’amministrazione di appartenenza, presentando una richiesta di congedo straordinario per usufruire di un periodo di cu -e termali e di avere poi allegato un falso attestato di frequenza delle cure termali, al fine di procurarsi un ingiusto profitto.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 640 cod.pen. e 546 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la falsa attestazione è stata presentata da COGNOME alla sua amministrazione- in epoca successiva alla fruizione del permesso e al conseguimento della retribuzione, sicché non si può vertere in tema di delitto di truffa, ma la condotta integra altro titol di reato.
Dinanzi a questa specifica censura la corte di appello ha affermato che l’imputato aveva il precipuo interesse di giustificare la propria assenza per evitare un procedimento disciplinare e il rischio del licenziamento. In sostanza il falso attestato serviva giustificare un’assenza dal lavoro e non la richiesta di potersi assentare, il che incide sulla qualificazione giuridica della condotta.
A sostegno di tale assunto il ricorrente osserva che la sentenza della Corte dei conti ha qualificato la condotta quale violazione dell’art. 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001, senza mai parlare di truffa.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha negato l’applicabilità dell’art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001 affermando che l’attestazione delle Terme di Porretta non è equiparabile ad una certificazione medica.
Osserva di contro il ricorrente che ciò che distingue il delitto di truffa da quello di c all’art. 55 quinquies citato è il momento in cui viene prodotta la certificazione alterata: se la falsa attestazione precede l’assenza si tratta di truffa aggravata, ma se il documento falso segue l’assenza si versa nell’ipotesi della fattispecie incriminatrice speciale e , nel caso in esame, poteva essere contestato soltanto l’addebito di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001, proprio perché norma speciale.
2.3 Violazione dell’art. 603 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha negato l’acquisizione al processo della documentazione sanitaria allegata ai motivi aggiunti, ritenendola non utile a dimostrare l’assunto difensivo dell’impossibilità di recarsi alle terme per ragioni di salute impreviste e l’effettuazione di visita medica nel periodo del permesso, ricompreso tra il 18 settembre e il 17 novembre 2014. La richiesta di rinnovazione era già contenuta nei motivi di appello e con i motivi aggiunti era stata avanzata l’ulteriore richiesta di acquisizione documentale, che la Corte ha respinto con motivazione insufficiente. Altrettanto insufficiente la motivazione ‘con cui la Corte ha respinto la richiesta di prova diretta a dimostrare l’astio provato dal teste COGNOME nei confronti dell’imputato e le condizioni di salute precarie dello stesso COGNOME nel periodo in cui avrebbe usufruito indebitamente del permesso.
2.4 Violazione degli artt. 544 e 546 cod. proc.pen. in relazione all’art. 131 bis cod.pen. poiché la Corte ha valorizzato la gravità del danno che in effetti non è stato mai cagionato.
2.5 Violazione degli artt. 544 e 546 cod. proc.pen. in relazione all’art. 62 bis cod.pen. poiché la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è s:ata respinta senza considerare il comportamento processuale tenuto dall’odierno ricorrente e il reato non è stato consumato ma soltanto tentato.
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
Nei contratti che danno luogo ad una prestazione continuativa come il rapporto di lavoro il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra pari:e, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. cod. pen.
E’ stato precisato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposi patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251499 – 01) In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456)
Nel caso di specie l’imputato ha usufruito di un permesso per cure termali e non si è recato alle terme allegando su richiesta della P.A. un certificato di presenza falsificato; il fatto che il documento falso sia stato allegato successivamente non incide sulla natura della condotta che viene qualificata come frode in ragione del dolo dell’agente di ingannare la controparte. L’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale di usufruire indebitamente del permesso avvalendosi di una documentazione falsa.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse poiché l’art. 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001 introduce un reato del pubblico dipendente statuendo che “Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza c con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.”
Il ricorrente non ha interesse ad invocare una riqualificazione della condotta in un reato punito con pena edittale più graverispetto alla tentata truffa contestatagli-.
Il rilievo è comunque infondato in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di false attestazioni o certificazioni ex ar quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., quando la condotta determina un danno patrimoniale per l’amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene «fermo quanto previsto dal codice penale» (Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223).
Il concorso apparente con la norma codicistica deve essere escluso in quanto la fattispecie di cui all’art. 55-quinquies cit. è un reato di mera condotta, mentre la truff aggravata è reato di evento a dolo specifico; in altri termini, la fattispecie di fal attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies cit. richiede, quale elemento costitutivo la mera giustificazione dell’assenza dal servizio attraverso la certificazione sanitaria falsa, mentre nella struttura del reato di cui all’art. 640 cod. pen. gli artifici e ra della truffa, introducono «una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l’induzione in errore» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499) eventi, l’induzione in errore e un atto di disposizione patrimoniale da parte della persona offesa, cui si sommano l’ingiusto profitto e il danno. Le due fattispecie non si pongono tra loro in termini di specialità ; il reato di fal attestazioni o certificazioni ex art. 55 quinquies cit. richiede, quale elemento costitutivo la mera giustificazione dell’assenza dal servizio attraverso la certificazione sanitaria falsa, mentre nella struttura del reato di cui all’art. 640 cod. pen. gli artifici e ra della truffa, introducono «una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l’induzione in errore» (Sez. U, n. 1.55 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499).
Il delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 30 m 2001, n. 165, è in rapporto di specialità con quello di falsità (anche per induzione) di cui all’art. 480 cod. pen., che, pertanto, resta assorbito nel primo, non concorrendo con esso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, sebbene vi sia identità della condotta e del documento falsificato, ricorrono nel delitto di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 16 del 2001 elementi specializzanti, costituiti dall’oggetto dell’attestazione, riguardante la sussistenza di una condizione giustificativa dell’assenza lavorativa, e dalla speciale figura del pubblico ufficiale, indicata in un medico). (Sez. 5 – , Sentenza n. 22281 del 11/05/2022 Ud. (dep. 08/06/2022 ) Rv. 283524 – 01)
Nel caso in esame è stato contestato dalla Procura della Repubblica solo il reato di cui agli artt. 56 640 c.p., mentre era configurabile il concorso materiale con quello di false attestazioni o certificazioni previsto dall’art. 55-quinquies .
1.3 I] terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria – dibattimentale sufficien motivazione spiegando che la documentazione medica di cui si chiedeva l’acquisizione non risultava utile o necessaria ai fini della affermazione di responsabilità in ordine alla frode realizzata dall’imputato.
1.4 Anche la censura in ordine al diniego dell’art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata poichè la Corte ha reso esaustiva motivazione rilevando l’entità del danno, economico e non, cagionato dall’imputato con la sua condotta, in relazione al lungo periodo di permesso indebitamente fruito, e all’entità apprezzabile dell’importo del compenso indebitamente ricevuto dalla P.A., come si desume anche dalla pronunzia della Corte dei Conti in atti, a nulla rilevando che la Amministrazione abbia poi recuperato le somme, che aveva indebitamente versato al dipendente.
Secondo l’assunto difensivo, ogni delitto tentato in quanto improduttivo di effettivo danno dovrebbe ritenersi di particolare tenuità e rientrare nell’ambito applicativo della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. , mentre, nell’ipotesi di tentativo, occorre considerare l’entità del pregiudizio che la condotta risultava idonea a cagionare, secondo un giudizio ex ante.
1.5 La quinta censura è reiterativa e manifestamente infondata poiché l’imputato non ha assunto un comportamento processuale meritevole di particolare indulgenza e la qualificazione bonaria della sua condotta come tentativo ha già comportato una riduzione prevista per legge.
Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 29 settembre 2023