Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1507 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 29 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino resa in data 20 febbraio 2019, nei confronti di COGNOME NOME, con cui l’imputato è stato condanNOME alla pena di giustizia in ordine al reato di tentata rapina impropria, di cui all’artt. 56, commi primo e secondo, cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzioNOMErio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale – in linea con la motivazione del giudice di primo grado – ha pertinentemente qualificato la condotta nella fattispecie di tentata rapina impropria, attesa l’incontestabile circostanza per cui il COGNOME, dopo essersi indebitamente impossessato della merce trafugata, ha usato violenza, nell’immediatezza dei fatti, nei confronti dell’addetto della sicurezza del negozio OVS, al fine di darsi alla fuga: di talché, considerata la concitazione degli accadimenti e la brevità dell’asso temporale intercorso, la Corte territoriale non ha pertinentemente ritenuto scisso il momento del tentato impossessamento della merce da quello della violenza, che è stata indiscutibilmente esercitata sin dai primi istanti nel tentativo di allontanars dal negozio con la refurtiva, peraltro in linea con pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, atteso che, integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce e averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usi violenza nei confronti dei dipendenti della vigilanza che lo colgano in flagranza e che lo trattengano per il tempo necessario per assicurarlo agli organi della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella determinazione della causa che ha determiNOME inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.