Tentata Frode in Commercio: Quando i Chilometri Scalati Fanno Scattare il Reato
La vendita di auto usate con il contachilometri alterato è una pratica disonesta purtroppo diffusa, che può integrare diverse fattispecie di reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la semplice detenzione di veicoli “schilometrati” da parte di un rivenditore, destinati alla vendita, configura il reato di tentata frode in commercio, anche in assenza di una trattativa con un potenziale cliente. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Veicoli con Contachilometri Alterato e la Difesa dell’Imputato
Un rivenditore di auto veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di tentata frode nell’esercizio del commercio (artt. 56 e 515 c.p.). La condanna scaturiva dal rinvenimento di quattro veicoli con il contachilometri palesemente alterato. Questi veicoli si trovavano presso l’abitazione dell’imputato, che coincideva con la sede operativa della sua società, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per la “rivendita di veicoli nuovi e usati”.
L’imputato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere riqualificata come tentata truffa e non come tentata frode in commercio. La sua tesi si basava su due punti principali:
- L’assenza di qualsiasi elemento che provasse l’effettiva destinazione dei veicoli alla vendita.
- Il fatto che le auto fossero state trovate presso la sua abitazione privata e non presso la sede legale della società.
La Decisione della Cassazione sulla tentata frode in commercio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la condanna per tentata frode in commercio. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua, logica e fondata su prove oggettive emerse durante il processo.
Secondo la Suprema Corte, la distinzione tra le due fattispecie di reato è netta e, nel caso di specie, non lasciava spazio a dubbi interpretativi. La condotta dell’imputato rientrava a pieno titolo nell’alveo dell’art. 515 del codice penale.
Le Motivazioni: Perché si Tratta di Frode in Commercio e non di Truffa
Il cuore della decisione risiede nella differente struttura dei due reati. La tentata truffa contrattuale, invocata dalla difesa, presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto interpersonale, ovvero una negoziazione tra il venditore e un potenziale acquirente, che viene indotto in errore da artifizi o raggiri. In questo caso, non era stata avviata alcuna trattativa.
Il reato di tentata frode in commercio, invece, ha una portata più ampia e si configura prima. Non richiede un contatto con il cliente, ma si perfeziona con la semplice messa in vendita o detenzione per la vendita di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Nel caso esaminato, la Corte ha evidenziato come tutti gli elementi provassero questa fattispecie:
- I veicoli erano stati oggettivamente rinvenuti nella sede operativa della società.
- L’attività dell’imputato, registrata ufficialmente, era proprio la rivendita di auto.
- La difesa non aveva fornito alcuna giustificazione alternativa e credibile per la presenza di ben quattro veicoli con il contachilometri alterato, se non la loro destinazione al mercato.
La Corte ha inoltre specificato che la distinzione tra sede legale e sede operativa (coincidente con l’abitazione) era del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché ciò che conta è la comprovata disponibilità dei beni nell’ambito dell’esercizio commerciale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Rivenditori di Veicoli
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza per la tutela dei consumatori e come monito per gli operatori del settore. Per incorrere nel reato di tentata frode in commercio non è necessario essere “colti con le mani nel sacco” durante una trattativa. È sufficiente che le autorità accertino la detenzione, all’interno dei locali aziendali (anche se coincidenti con l’abitazione), di veicoli manomessi e destinati alla vendita. La finalità commerciale si presume dall’oggetto sociale dell’impresa e dall’assenza di altre spiegazioni plausibili. Un principio che rafforza la trasparenza e la lealtà nelle pratiche commerciali.
Perché la condotta è stata qualificata come tentata frode in commercio e non come tentata truffa?
La condotta è stata qualificata come tentata frode in commercio perché questo reato si configura con la semplice detenzione di prodotti con qualità diverse da quelle dichiarate destinati alla vendita, a prescindere da una trattativa. La tentata truffa, invece, richiede necessariamente l’avvio di una negoziazione con un potenziale acquirente, che nel caso di specie era assente.
La circostanza che i veicoli fossero nell’abitazione del rivenditore ha avuto rilevanza per la decisione?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo dato irrilevante. Ciò che contava era che i veicoli si trovassero nella disponibilità dell’imputato nell’ambito della sua attività commerciale, registrata proprio per la rivendita di auto, e che non fosse stata fornita alcuna diversa giustificazione per il possesso di veicoli con contachilometri alterato.
Cosa è sufficiente per configurare il reato di tentata frode in commercio secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, per configurare la tentata frode in commercio è sufficiente la disponibilità di beni destinati alla vendita le cui caratteristiche essenziali, come il chilometraggio di un’auto, sono state alterate. La destinazione alla vendita può essere provata da elementi oggettivi, come la registrazione dell’attività d’impresa alla Camera di Commercio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 9/4/2024 la Corte di appello di Salern confermava la pronuncia emessa il 2/5/2023 dal Tribunale di Vallo della Lucani con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui artt. 56, 515 cod. pen. e condannato alla pena di tre mesi di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l mancata riqualificazione del reato in tentata truffa, con vizio di motivazion fattispecie in rubrica, invero, sarebbe stata riconosciuta in assenza di qual elemento che denotasse la destinazione alla vendita delle vetture; d’altro queste sarebbero state rinvenute non presso la sede legale della società presso l’abitazione del ricorrente.
Considerato che il ricorso è inammissibile: la doglianza trascura ch Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risulta dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabi La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la condotta non poteva ess riqualificata nel senso proposto, in quanto la tentata truffa contr presuppone una negoziazione tra il venditore ed il potenziale acquirente, ravvisabile nel caso in esame. Questo, per contro, ben evidenziava i tratt delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen., in quanto i veicoli erano stati nella sede della società dell’imputato, registrata alla RAGIONE_SOCIALE come attività di rivendita di veicoli nuovi e usati. Al riguardo, a nulla rile la sede legale della stessa fosse in altro luogo, in quanto – a tacere del non decisivo di questo dato – non era stata comunque diversamente giustificata disponibilità di quattro veicoli con tachimetro alterato, se non la destinazio vendita.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , 13 settembre 2024 – —- –
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Il Presidente