Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 629 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 629 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 2915/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 15 aprile 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell’udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal AVV_NOTAIO; Udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena applicata a COGNOME NOME per il delitto di tentata estorsione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato – a mezzo difensore – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1 violazione della legge in punto di sussistenza del danno e del profitto del reato nonché della minaccia. La Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’imputato
aveva intimato alla persona offesa, assunta in nero alle sue dipendenze, di firmare un foglio in bianco e di ritrattare le dichiarazioni già rese agli Ispet Inali il 27 luglio, minacciando che, in caso contrario, non le avrebbe corrisposto le ultime due mensilità. Tale circostanza non doveva essere presa in considerazione dalla Corte d’appello per fondare la responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata estorsione, poiché, diversamente, vi sarebbe stata la mancata correlazione tra la motivazione e il capo di imputazione, che parlava di minaccia di licenziamento. L’imputato non aveva alcuna intenzione di licenziare la persona offesa ma la sua unica volontà sarebbe stata quella di regolarizzarla: cosa che poi avvenne, con conseguente insussistenza di un danno per la medesima persona offesa. La Corte d’appello non avrebbe motivato sull’idoneità della minaccia. Del resto, che in alcun modo la persona offesa avesse percepito la prospettazione di un male ingiusto e/o si trovasse in una condizione psicologica di timore sarebbe emerso dal fatto che ella si era recata quasi nell’immediatezza dai sindacati;
2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte d’appello motivato in ordine alla sussistenza del requisito della univocità degli atti, necessario per integrare il delitto contestato;
2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per essere il fatto stato qualificato come tentata estorsione anziché tentata violenza privata, come affermato in molte pronunce della Corte di cassazione in casi analoghi;
2.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento dell’aumento per la recidiva specifica contestata. La Corte territoriale avrebbe trascurato che la posizione di NOME era stata regolarizzata e la condotta, tenuta dall’imputato, sarebbe veramente minimale. Non vi sarebbe motivazione sull’applicazione della recidiva e ciò anche da parte del giudice di primo grado, che avrebbe fatto generico riferimento all’art. 133 cod. pen.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi d rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo all’affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto tentata estorsione, sono privi di specificità.
2.1 La Corte d’appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto accertato che l’imputato aveva minacciato la persona offesa, sua dipendente assunta in nero, avendo affermato che l’avrebbe licenziata, se non avesse firmato un foglio in bianco e ritrattato le dichiarazioni già rese agli Ispettori I il 27 luglio 2013 circa le proprie condizioni di lavoro.
2.2 Alia luce di tale accertamento deve rilevarsi, in primo luogo, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è stata violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, atteso che la Corte d’appello, così come prospettato nel capo d’imputazione, ha affermato che l’imputato aveva minacciato la persona offesa di licenziarla.
2.3 Deve poi affermarsi che la prospettazione del licenziamento è idonea ad integrare gli estremi della minaccia, con la conseguenza che i Giudici del merito, nel ravvisare nella condotta dell’imputato il delitto di tentata estorsione, hann fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, Rv. 282521 – 01), secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.
2.4 Nel caso in esame, il potere di autodeterminazione della vittima è stato compromesso dalla minaccia del licenziamento ed essa è stata posta concretamente in uno stato di soggezione, ravvisabile nell’alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di subire un più grave pregiudizio.
Vi sono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi del reato di tent estorsione, essendo stata accertata la minaccia e il danno per la persona offesa, consistente nel licenziamento. La regolarizzazione del rapporto di lavoro è circostanza comunque successiva che non attiene al perfezionamento del reato e non può, quindi, avere alcuna rilevanza.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La condotta dell’imputato, in quanto preordinata a procurargli un ingiusto profitto, integra il , delitto di tentata estorsione e non quello di violenza privata.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv. 261800 – 01; Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Rv. 235195), il discrimen fra i delitti di tentata estorsione (art. 56 e 629 cod. pen.) e di violenza privata (art. 610 cod. pen.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.
Nessun rilievo censorio può muoversi alla sentenza impugnata neanche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell’imputato e del difetto di elementi positivamente valorizzabili, così facendo buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Quanto alla recidiva, deve rilevarsi che con l’atto d’appello il ricorrente s era limitato a chiedere la prevalenza o l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva o il minimo aumento per la recidiva.
In mancanza di motivo d’appello teso all’esclusione della recidiva, non è consentito al ricorrente porre in discussione in questa sede la ritenuta sussistenza della menzionata aggravante.
Quanto all’aumento di pena, disposto per effetto di essa, deve rilevarsi che esso è stato effettuato in misura inferiore a 1/3, pur trattandosi di recidiva e art. 99, commi 1 e 2, cod. pen., così che il ricorrente non può dolersi di alcunché.
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 22066 del 2/03/2021, Rv. 281449 – 01) ha affermato che, in tema di recidiva aggravata, l’aumento di pena, previsto al massimo “sino alla metà”, non può essere determinato in misura inferiore ad un terzo. Si è precisato che una diversa interpretazione, da un lato, rende irrazionale la disposizione di cui all’art. comma secondo, cod. pen. rispetto a quanto stabilito nel primo comma e, dall’altro, contrasta con la “ratio” della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che, in quasi tutti i casi, ha sottratto al giudice ogni discrezionalità nella determinazio dell’aumento di pena, laddove ritenga di applicare la recidiva.
Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza del 25 ottobre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente