Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49478 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.1.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29.11.2021 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di tentata estorsione aggravata e di porto ingiustificato di arma impropria e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame proposto nell’interesse del COGNOME, ha rideterminato la pena inflittagli in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 334 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata; nel contempo, tuttavia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputato con sentenza della medesima Corte di appello di Orma del 14.1.2019, irrevocabile 1’1.4.2019 e con quella della stessa Corte di appello di Roma del 10.4.2019, irrevocabile il 25.7.2019;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia deducendo:
3.1 violazione di legge per mancata esclusione della aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-ter cod. pen. e motivazione manifestamente illogica sul punto: rileva che, come evidenziato nell’atto di appello, la aggravante dell’aver agito su un mezzo di trasporto pubblico sussiste soltanto laddove tale circostanza abbia comportato una condizione di minorata difesa, nel caso di specie del tutto insussistente stante il fatto che il vagone della metropolitana non era affatto affollato, non sussistendo perciò alcuna situazione tale da agevolare la condotta dell’agente;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama la motivazione della sentenza impugnata e rileva che sia l’imputato che le vittime hanno fatto riferimento a “spicci” per acquistare cibo e, dunque, ad una condotta finalizzata a realizzare un danno patrimoniale di lieve entità; evidenzia la natura congetturale delle considerazioni sviluppate dalla Corte di appello, in contrasto con il principio della responsabilità da ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio ed a quello di materialità;
3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 99, commi quarto e quinto per avere ritenuto la sussistenza della recidiva ed omessa considerazione della prevalenza delle attenuanti generiche: segnala che, a fronte del motivo di appello articolato sulle ragioni del riconoscimento della recidiva, la Corte si è limitata ad affermarne la obbligatorietà prendendo atto dei precedenti
penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale e rileva come la motivazione sia errata in diritto, alla luce della sentenza n. 185 dei 2015 della Corte Costituzionale; aggiunge che la recidiva qualificata è stata ritenuta senza che, in precedenza, fosse stata applicata la recidiva semplice, sicché la condotta dell’imputato non è stata sorretta dalla consapevolezza del rischio di incorrere nelle conseguenze stabilite in caso di reiterazione;
4. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l’inammissibilità del ricorso: quanto al primo motivo, rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata come, anche, sul secondo motivo, in relazione alle ragioni del diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. peri, non avendo tuttavia la Corte di appello omesso di vagliare la peculiarità della vicenda pervenendo ad un ulteriore ridimensionamento della pena già stabilita dal primo giudice; osserva che il terzo motivo è articolato in termini generici e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, replicando all’omologo motivo di censura articolato con l’atto di appello, ha motivato circa le ragioni della obbligatorietà della recidiva pur in mancanza di declaratorie precedenti sulla recidiva non qualificata come, anche, sul giudizio di bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al secondo ed al terzo motivo, nei termini e per le considerazioni che seguono.
1. Il primo motivo è infondato.
La difesa aveva proposto un primo motivo di appello ritenendo che, nel caso in esame, non fossero integrati gli elementi fattuali che potessero giustificare il riconoscimento della aggravante contemplata dall’art. 628, comma terzo, n. 3ter cod. pen. dovendosi escludere che l’azione del ricorrente fesse stata agevolata dall’affollamento del mezzo pubblico (nella fattispecie un vagone della linea B della metropolitana di Roma); aveva infatti richiamato la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 7 – , n. 14290 del 11/01/2023, NOME, Rv. 284602 – 01, resa in una ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 8-bis cod. pen.) che ha ravvisato la ratio sottesa alla aggravante nell’esigenza di apprestare una “maggior tutela dell’utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza” ossia, più in dettaglio, “nell’esigenza di una maggior tutela degli utenti che fruiscono dei mezzi di pubblico trasporto e che si trovano, per ciò solo, in una condizione di oggettiva minorata difesa a causa dell’affollamento che
generalmente si crea all’interno di essi, che agevola l’opera del ladro, favorito dalla forzata vicinanza tra i passeggeri e dal vulinus alle possibilità di vigilanza della vittima rispetto ai propri beni, dati anche i movimenti del veicolo, che rendono non sospetti, scossoni, strattonamenti o contatti con altri utenti del mezzo” (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 8951 del 16/02/2021, Gavril, Rv. 280498 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36141 del 11/04/2019, Hadj, Rv. 276778 – 01).
La Corte di appello ha risposto alla censura difensiva sostenendo che, se, effettivamente, doveva escludersi che la condotta delittuosa del COGNOME fosse stata favorita dall’affollamento del vagone, quel che rilevava, ai fini del riconoscimento della aggravante, era che la azione venne comunque agevolata dalla chiusura delle porte del mezzo che aveva impedito alle vittime di sottrarsi alla condotta minacciosa dell’imputato.
Il rilievo è corretto: osserva il collegio che la aggravante della “minorata difesa” va, evidentemente, “parametrata” in relazione alle diverse ipotesi di reato cui è riferibile.
La medesima aggravante, infatti, è stata introdotta per il furto dal già richiamato art. 625, comma primo, n. 8-bis, cod. pen. e, per la rapina (con richiamo, al comma secondo dell’art. 629 cod. pen., per l’estorsione), dal n. 3-ter del comma terzo dell’art. 628 cod. pen..
Il delitto di furto, peraltro, punisce la sottrazione del denaro o della cosa mobile altrui che avviene senza alcuna collaborazione della vittima e, anzi, spesso e volentieri senza che la vittima se ne avveda: di qui, la configurabilità della aggravante in esame qualora il fatto sia stato commesso su un mezzo pubblico sfruttando il naturale calo di attenzione della vittima e della possibilità di avvedersi dell’azione posta in essere in suo danno.
La rapina ma, soprattutto, l’estorsione, invece, sono reati che contemplano la “collaborazione” della vittima che è perfettamente consapevole della condotta delittuosa, cosicché la ratio dell’aggravante di cui al n. 3-ter del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. va piuttosto rinvenuta nel fatto che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che, non avendo il “dominio” del mezzo, non ne può, ad esempio, arrestare la marcia ed allontanarsi e, così, in tal modo sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell’agente.
Quel che rileva – e che accomuna la medesima aggravante sia pure nei due diversi contesti – è perciò, e certamente, il luogo di commissione del reato che, nella rapina e nella estorsione, a causa della sua conformazione e per la impossibilità, da parte della vittima, di poterne disporre autonomamente, pone
quest’ultima in una condizione di minorata difesa sia per la quantità di persone presenti (non potendo il singolo utente limitare l’accesso di altri al mezzo pubblico) sia, come accennato, per la impossibilità di arrestarne (autonomamente e con propria decisione) la marcia e, in tal modo, allontanarsi.
2. Il secondo motivo è fondato.
La difesa, con l’atto di appello, aveva infatti sollecitato il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. facendo leva sul fatto che lo stesso capo di imputazione aveva descritto la condotta delittuosa ascritta al COGNOME facendo riferimento al fatto che costui aveva minacciato i passeggeri con un coltello al fine di ottenere “qualche spiccio”.
Va rilevato, in primo luogo, come la minaccia, rivolta ad una pluralità di persone, e finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, senza riuscire nell’intento, integra una pluralità di tentativi di estorsione (eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione) e non già un’unica ipotesi di reato (cfr., Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Guarnieri, Rv. 270310 – 01); lo stesso principio, peraltro, è stato affermato con riguardo al delitto di (tentata) rapina (cfr., Sez. 2 – , n. 9330 del 30/11/2018, Scialò, Rv. 275526 – 01).
Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, quand’anche i fatti siano stati unificati nel vincolo della continuazione, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. deve essere valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (cfr., Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 272270 COGNOME 01; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 262975 COGNOME 01; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, COGNOME, Rv. 237329 – 01).
Tanto premesso, osserva il collegio che la Corte di appello ha motivato il rigetto della richiesta difensiva in termini che, per un verso, sono errati in diritt e, per altro verso, congetturali: ha sostenuto’ infatti, che nel caso di specie “… non può assolutamente affermarsi con certezza che l’imputato avrebbe cagionato un danno di modesta rilevanza poiché egli, una volta costretti gli occupanti del vagone a sborsare del denaro, ben avrebbe potuto approfittare dell’occasione e appropriarsi di somme ben più consistenti rispetto a quelle che chiedeva come elemosina o di oggetti di valore” e “… ciò anche a non voler considerare il numero delle potenziali persone offese, che avrebbe potuto comunque consentire di trarre dalla condotta criminosa un ricavo patrimoniale significativo”.
Questa seconda affermazione è errata in diritto per quanto appena sopra chiarito; la prima considerazione è, invece, del tutto slegata da ogni riferimento
concreto e, anzi, finisce per escludere il riconoscimento della circostanza attenuante invocata dalla difesa facendo leva su un elemento estraneo persino alla imputazione.
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Roma.
3. Il terzo motivo è, a sua volta, fondato.
La difesa, con l’atto di appello, aveva chiesto escludersi la recidiva contestata al COGNOME e ritenuta ed applicata dal primo giudice sostenendo, per un verso, che non ne ricorrevano i presupposti fattuali e, per altro verso, ed in diritto, che mai il ricorrente era stato in precedenza dichiarato recidivo con sentenza passata in giudicato.
Su questo secondo profilo è appena il caso di richiamare il recente approdo delle SS.UU. “Sabbatini”, che, decidendo su un contrasto ormai risalente, hanno chiarito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr., Sez. U – , n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 – 01).
Sul primo aspetto, la Corte, errando in diritto, si è limitata invece ad invocare la natura obbligatoria dell’aumento stabilito dall’art. 99, comma quinto, cod. pen., per la recidiva qualificata contestata nel caso di specie; ha tuttavia dimenticato che questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (limitatamente alle parole “è obbligatorio”) con sentenza n. 185 del 2015 della Corte Costituzionale che ne ravvisò il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione proprio nella parte in cui indica come obbligatoria la recidiva qualificata obbligatoria per i delitti indicati all’art. 407, comma 2, lett. a) del co proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo legata al titolo del nuovo reato.
La decisione, pertanto, si fonda su un dato normativo errato con conseguente annullamento della sentenza anche su tale punto e rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della medesima Corte capitolina che dovrà motivare tenendo nel debito conto il fondamento dell’istituto della recidiva, da ravvisarsi, come è noto, nella più accentuata colpevolezza del reo, che merita una pena più severa laddove il nuovo episodio appaia concretamente signiikativo, in rapporto
alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della maggiore pericolosità dell’autore del reato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alle valutazioni inerenti alla configurazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ed alla esclusione della contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 31.10.2023