Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17859 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di NOMECOGNOME nato il 20/02/1980 a Santa Maria di Capua Vetere avverso la sentenza del 27/06/2024 del Tribunale di Castrovillari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedim impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 27 giugno 2024 il Tribunale di Castrovillari ha assolto NOME dai reati ascrittigli di cui agli artt. 336, 341-bis e 337 cod. pen. (capi a-b) “perc sussiste”.
Il P.G. presso la Corte d’appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cas avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, svolgendo articolati mot profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, sull’assunto preliminare c fosse soltanto ricorribile per cassazione e non più appellabile, alla luce dell’art. 2 9 agosto 2024 n. 114, che, modificando l’art. 593 comma 2 cod. proc. pen., ha stabilit “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cu all’art. 550, commi 1 e 2”.
In data 10 marzo 2024 il difensore dell’imputato ha depositato “Note scritte di e conclusioni” con cui chiede la conferma della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
5.0ccorre in via preliminare considerare che la recente novella normativa in mat impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, nella formulazione attuale dell’ comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., stabilisce che «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e fra i quali rientrano quelli a citazione diretta oggetto delle imputazioni a carico Palma.
Va precisato che:
la citata disposizione normativa, come modificata dall’art. 2, comma 1, lett. legge 9 agosto 2024, n. 114, è entrata in vigore il 25 agosto 2024 senza recar disposizione transitoria;
la sentenza impugnata del Tribunale di Castrovillari è stata pronunciata in giugno 2024, antecedente all’entrata in vigore della riforma, quando era consentito al ministero, in forza del primo periodo del comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen. n versione originaria, di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento;
il ricorso per cassazione è stato presentato dal P.M. in data 18 ottobre 20 successiva all’entrata in vigore della riforma legislativa suindicata.
Orbene, giusta il normale regime intertemporale della norma processuale, ret principio tempus regit actum, in materia di impugnazioni le Sezioni Unite con la sentenza n 27614 del 29/03/2007 (PC in proc. Lista, Rv. 236537), hanno affermato che, allor succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con dispos transitorie il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quel cui si propone l’impugnazione, potendosi altrimenti determinare una ingiustificata asi tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la dell’impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori.
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Lista,
Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
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cu la giurisprudenza successiva ha fatto ampia e coerente applicazione, il potere d’impugnazione, poiché
sua genesi nella sentenza impugnata, dev’essere apprezzato in relazione al momento questa viene pronunciata.
Di conseguenza, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, da entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico
anche se relative ai reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (conf.
6984 del 05/02/2025).
6. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, l’impugnazione proposta dal dunque qualificata come appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla
appello di Catanzaro per il giudizio, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Catanzaro per l’ulteriore corso. Così deciso il 18/03/2025