Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18584 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vigevano il 22/03/1961 avverso l’ordinanza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere la revoca della esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 5 aprile 2023, irrevocabile il 19 marzo 2024.
A ragione della decisione, la Corte territoriale poneva in primo luogo in rilievo come la questione fosse già stata scrutinata da questa Corte di legittimità che, con sentenza del 19 marzo 2024, aveva confermato la declaratoria d’inammissibilità dell’appello avverso l’indicata sentenza, proposto il 24 luglio 2023) perchØ carente della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non depositata unitamente all’appello.
In secondo luogo, chiariva che – diversamente da quanto sostenuto dall’istante – la sopravvenuta abrogazione della richiamata disposizione normativa con legge n. 114 del 9 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, non aveva alcuna incidenza sulla sua posizione processuale, operando il principio tempus regit actum, avuto riguardo alla natura processuale di detta disposizione.
Avverso il provvedimento, ricorre COGNOME per mezzo del difensore di fiducia e deduce due
motivi di ricorso.
2.1. Con il primo lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e degli artt. 24, 25, 111 Cost. e 2 protocollo 7 Cedu, nonchØ il correlato vizio di motivazione.
La regola del tempus regit actum – secondo la tesi del ricorrente – non troverebbe applicazione, venendo qui in rilievo la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per le norme processuali che «non hanno esaurito i loro effetti», si applica il principio della retroattività della legge piø favorevole e, dunque, l’art. 581 cod. proc. pen. oggi in vigore. Ciò anche in ossequio al diritto, garantito dalla Convenzione EDU, dell’imputato a un secondo giudizio di merito.
2.1. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuto difetto di una nomina difensiva munita di valida dichiarazione di domicilio da parte del ricorrente.
Richiama il principio espresso da Sez. U De Felice, secondo cui l’art. 581 comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione e deduce che la corte di appello avrebbe fatto malgoverno del principio sopra enunciato, poichØ il ricorrente avrebbe, fin dal giudizio di primo grado, eletto domicilio presso il difensore, tanto che tutte le notifiche relative al giudizio di appello gli erano state notificate presso il citato domicilio; ciò che sarebbe dimostrativo della conoscenza, da parte del Giudice di appello, della esistenza di una valida elezione di domicilio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 10 gennaio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, la tesi prospettata dal ricorrente non può essere condivisa.
¨ ben vero che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33 lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, a far data dal 30 dicembre 2022 e che ha previsto che «con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori Ł depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» Ł stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), l. n. 114 del 2024, a far data dal 25 agosto 2024.
E, tuttavia, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso – come quello che ci occupa – di abrogazione di una norma processuale e in mancanza di norme transitorie, l’inammissibilità dell’impugnazione va valutata con riferimento alla normativa processuale vigente al tempo dell’impugnazione e non secondo quella vigente al tempo in cui interviene la decisione sull’ammissibilità, atteso che il principio di retroattività della disposizione piø favorevole, non Ł applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che Ł regolata dal principio tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927).
Sullo specifico punto si sono, inoltre, pronunciate Sez. U n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, statuendo che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».
Siffatta conclusione, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, non entra in collisione con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi
protocolli, in quanto non si traduce in una limitazione irragionevole nell’accesso al giudice, introducendo razionali limitazioni alle modalità di esercizio del diritto all’impugnazione finalizzate ad agevolare, con un minimo onere di diligenza, la tempestiva e sicura notifica, da parte della cancelleria, del decreto di citazione a giudizio.
A non miglior sorte Ł destinato il secondo motivo di ricorso.
La già citata sentenza Sez. U De Felice ha altresì chiarito che «La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
SicchØ, in difetto nell’atto di appello del ricorrente dell’allegazione della precedente dichiarazione di domicilio ovvero almeno di un richiamo specifico ed espresso alla stessa, a nulla vale continuare a ribadire che la stessa fosse esistente e che la Corte di appello ben potesse esserne a conoscenza aliunde.
Neppure può giovare al ricorrente la dedotta circostanza che, nell’immediatezza dell’applicazione della piø volte menzionata disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità non ne abbia dato un’univoca lettura. Ciò perchØ la giurisprudenza di legittimità, sia pur con vari accenti, ha sempre concordato nel richiedere, per l’ammissibilità dell’appello, se non l’allegazione documentale dell’elezione di domicilio, almeno la puntuale allegazione difensiva, nell’intestazione dell’atto di appello, della ricorrenza dell’elezione di domicilio, già effettuata. SicchØ, deve escludersi che vi sia stata qualsiasi incertezza applicativa dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che abbia potuto incidere sul diritto di difesa di COGNOME. Per altro verso, osserva il Collegio che lo stesso ricorrente non ha dedotto in modo specifico che valendosi dell’orientamento giurisprudenziale meno “rigoroso”, l’appello proposto sarebbe stato dichiarato ammissibile.
Per le suindicate ragioni il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME