Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MELENDUGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
1.La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto il 15 aprile 2022 nei confronti della sentenza pronunciata il 16 dicembre 2022 con il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione (scadente in data 14 Febbraio 2023).
Secondo la Corte, tenuto conto del fatto che la sentenza veniva depositata nei termini, l’atto di impugnazione avrebbe dovuto essere proposto entro quarantacinque giorni, ovvero entro il 31 marzo 2023. La Corte riteneva inapplicabile il d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui estende di quindici giorni il termine per impugnare nei confronti degli assenti, dato che la novella era entrata in vigore dopo che la sentenza appellata era divenuta irrevocabile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori che deducevano:
2.1. violazione di legge (art. 89, comma 3, d.lgs n. 150 del 2022): sarebbe stato illegittimamente denegato l’applicazione della lex mitior sopravvenuta,
2.2. con ulteriore motivo si deduceva che sarebbe incostituzionale il di. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha prorogato il termine di entrata in vigore del d. igs. n. 150 del 2022 dal 1 novembre 2022, al 30 dicembre 2022: si tratterebbe di differimento effettuato con decreto legge, senza che ricorresse alcuna ragione di urgenza. Si sarebbe verificata una grave lesione del diritto di difesa in quanto alla ricorrente sarebbe stata negata la possibilit di proporre impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 collegio rileva che in materia processuale, nella materia processuale, salvo espresse deroghe legislative, la successione delle leggi nel tempo è regolata dal principio del tempus regit actum.
Sul punto le Sezioni unite hanno autorevolmente affermato che ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio del tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugNOME e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Deve pertanto ritenersi che il termine per impugnare relativo alla sentenza pronunciata il 16 dicembre 2022 fosse di soli quarantacinque giorni, non essendo entrato in vigore il d.lgs n. 150 del 2022. Il ricorso, come ritenuto di provvedimento impugNOME deve, pertanto, essere considerato tardivo.
1.2. La questione di costituzionalità proposta è manifestamente infondata.
Il ricorrente rileva il difetto del presupposto della necessità e dell’urgenza a sostegno della scelta di differire al 30 dicembre 2022 la data di entrata in vigore del d.lgs n. 15 del 2022 effettuata dal legislatore con il d.l. 21 ottobre 2022 n. 162.
Sul punto la Corte costituzionale sì è già espressa con sentenza n. 151 del 7 giugno 2023 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diver titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1 novembre 2022 al 30 dicembre 2022.
I giudici delle leggi hanno ritenuto che la disposizione censurata non è estranea rispetto alla traiettoria finalistica portante del decreto, rappresentata dalla prevale necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze, in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari. Nel decidere la questione la Corte ha affermato che i provvedimenti governativi d’urgenza aventi ab origine carattere plurimo, seppure non possono dirsi di per sé esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità, non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall’art. 77, secondo comma, Cost. allorché presentano una sostanziale omogeneità di scopo o recano una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita (Precedenti: S. 213/2021 – mass. 44352 S. 30/2021 – mass. 43627, S. 149/2020 – mass. 43412, S. 115/2020 – mass. 43527, S. 170/2017 – mass. 41978; S. 244/2016 -mass. 39155, S. 154/2015 – mass. 38489, S. 32/2014 – mass. 37669). Sebbene il requisito dell’omogeneità dei contenuti del decretolegge sia uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza delle condizioni di validità d provvedimento, proprio la straordinarietà della situazione, può imporre la necessità di dettare con urgenza, come nel caso esamiNOME, una disciplina in relazione ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023.