Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27599 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/07/1995
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 490, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere, al fine di eludere i controlli delle Forze dell’ordine e la conseguente contestazione di sanzioni, occultato la targa del veicolo di sua proprietà e da lui stesso condotto, coprendola con nastro adesivo, in modo da renderla parzialmente illegibile.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato quale illecito amministrativo previsto dal comma 11 del d. Igs. n. 285 del 1992. Alcuna contestazione relativa ai dati identificativi del veicolo è stata contestata, né la condotta dell’imputato ha realizzato una falsificazione o manomissione della targa originaria, avendo il ricorrente soltanto parzialmente coperto la targa stessa. Pertanto, la motivazione della gravata sentenza si porrebbe in contrasto col principio giurisprudenziale secondo cui «non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso» (Sez. 5, n. 1468 del 11/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249083 – 01).
Sono pervenute le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
L’unico motivo di ricorso è infondato, dal momento che il ricorrente valorizza un precedente di questa Corte, la cui portata è stata significativamente puntualizzata dalla giurisprudenza più recente, alla luce della quale «integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazion
amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione» (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273035 – 01).
Invero, come chiarito dalla pronuncia qui citata, mentre l’illecito amministrativo concerne la circolazione con targa non propria o contraffatta (nel caso in cui il conducente non sia autore della contraffazione), l’illecito penale riguarda la contraffazione o alterazione della targa o l’uso della targa alterata; ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie in esame. La qualificazione giuridica indicata dalla Corte d’appello (reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative: artt. 477 e 482 cod. pen), appare immune da censure, posto che l’imputato ha fatto uso di una targa da lui stesso alterata mediante applicazione del nastro adesivo, così da modificare i dati identificativi del veicolo. Tale condotta, come correttamente indicato dai giudici di merito, è punita ai sensi della legge penale, in quanto lesiva del bene della fede pubblica.
Come puntualizzato da questa Corte nella decisione già citata (Rv. 273035, in motivazione), la delimitazione dei confini di tipicità dei due illeciti (amministrativo e penale) va operata alla stregua, innanzitutto, del bene giuridico tutelato: mentre l’illecito amministrativo della circolazione con targa non propria o contraffatta è posto a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione, il reato di contraffazione o di uso di targa falsa è posto a tutela della fede pubblica, e della connessa funzione certificativa della targa, quale documento rilevante non ai fini della mera circolazione, bensì ai fini della regolarità e legittimità dell’immatricolazione.
Né, infine, può condividersi la tesi difensiva secondo cui l’ostacolo frapposto dall’imputato alla completa lettura della targa fosse un mero “ostacolo provvisorio”: sul punto, la censura è generica e asseverativa, non avendo la difesa speso ulteriori argomentazioni a sostegno di tale affermazione, ad esempio indicando l’occasionalità della condotta di occultamento della targa (per tale ipotesi, v. Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014, dep. 2015, Gentile, Rv. 263101 – 01). Peraltro, dal testo della gravata sentenza risulta che gli agenti hanno potuto indentificare il veicolo solo a seguito della rimozione del nastro adesivo, a conferma della tendenziale solidità e tenuta dello strumento prescelto dal ricorrente per occultare la targa del veicolo.
3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16/06/2025
Il consigliere estensore
Il presidente