Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31125 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLEGRA NOMECOGNOME nato a Pescia il 17/06/1986
avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 08/05/2025, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 11/03/2019 del Tribunale di Pistoia, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra i due reati di truffa sub iudice e il reato già giudicato con la sentenza n. 1420/2017 del 22/11/2017 del Tribunale di Pistoia, rideterminava in un anno e quattro mesi di reclusione ed C 450,00 di multa la pena complessiva per tutti tali reati.
Avverso detta sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a due motivi, con i quali deduce: 1) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata o l’insufficiente motivazione in ordine all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, quart comma, cod. pen. (primo motivo); 2) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione, con riferimento agli artt. 133 e 640 cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio (secondo motivo).
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Preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso.
In proposito, si deve osservare che: a) la sentenza impugnata è stata deliberata il 08/05/2025, con motivazione contestuale; b) pertanto, a norma dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione avverso la stessa sentenza era di quindici giorni; c) nel caso in cui, come nella specie, la motivazione contestuale sia stata resa all’esito del giudizio cartolare di appello nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia di Covid-19, il suddetto termine di quindici giorni decorre dalla data di comunicazione della sentenza (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369-01), composta da dispositivo e motivazione (Sez. 6, n. 42584 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285388-01; c) nel caso di specie, tale comunicazione della sentenza risulta essere avvenuta il 08/05/2025; d) il termine di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione scadeva quindi venerdì 23/05/2025; d) poiché il ricorso per cassazione è stato depositato il 06/06/2025, esso risulta tardivo, in quanto depositato oltre il suddetto termine di legge del 23/05/2025, con la conseguente inammissibilità dello stesso ricorso.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e dell’art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.