Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31124 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Firenze
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Sarno il 09/05/1972
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 07/04/2025, la Corte d’appello di Firenze, in parzi riforma della sentenza del 01/10/2019 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, eme in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME responsabile del r di rapina impropria di cui all’imputazione e, reputata la prevalenza circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., sulla ritenuta condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 500,00 di mul
Avverso tale sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Firenze, proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce, relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento del circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza del costituzionale n. 86 del 2024.
Preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso.
In proposito, si deve osservare che: a) la sentenza impugnata è stata deliberata il 07/04/2025, con motivazione contestuale; b) pertanto, a norma dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione avverso la stessa sentenza era di quindici giorni; c) nel caso in cui, come nella specie, la motivazione contestuale sia stata resa all’esito del giudizio cartolare di appello nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia di Covid-19, il suddetto termine di quindici giorni decorre dalla data di comunicazione della sentenza (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369-01), composta da dispositivo e motivazione (Sez. 6, n. 42584 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285388-01; c) nel caso di specie, tale comunicazione della sentenza risulta essere avvenuta il 07/04/2025; d) il termine di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione scadeva quindi martedì 22/04/2025; d) poiché il ricorso per cassazione è stato depositato il 23/04/2025, esso risulta tardivo, in quanto depositato oltre il suddetto termine di legge del 22/04/2025, con la conseguente inammissibilità dello stesso ricorso.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dell’art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.