Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in data 12 luglio 2023 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l’appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia d& Tribunale di Pavia del 20 settembre 2022;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché correttamente la Corte di merito ha affermato la tardività dell’appello, in quanto:
la sentenza del Tribunale (come anticipato) è stata pronunciata il 20 luglio 2022 e lo stesso Giudice ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.);
la sentenza di primo grado è stata depositata tempestivamente, ragion per cui il termine di quarantacinque giorni per interporre l’appello (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.) è spirato il 2 dicembre 2022;
l’atto di appello è stato depositato il giorno 21 dicembre 2022 (come, per vero, esposto nello stesso ricorso), non rilevando dunque le argomentazioni difensive relative, in particolare, alla presentazione del gravame a mente dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (illo tempore vigente) presso la cancelleria del Tribunale di Roma proprio in tale ultima data;
ritenuto, pertanto, che in ragione della tardività dell’appello non può utilmente dedursi la prescrizione del reato (prospettata con il secondo motivo di ricorso);
ritenuto che nulla mutano, rispetto a quanto sopra osservato, le deduzioni contenute nella memoria difensiva in data 12 febbraio 2024, che hanno ribadito quanto esposto nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.