Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il giorno 1/1/1972
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso l’ordinanza n. 879/2020 in data 27/6/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 giugno 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 19 novembre 2019 del Tribunale della medesima città.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606 in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. in rapporto con l’art. 178 cod. proc. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’imputato è stato identificato in maniera errata essendo stato indicato il solo Stato ma non la città nella quale lo stesso è nato ed essendo stati altresì erroneamente indicati la data di nascita ed il luogo di residenza dello stesso.
2.2. Violazione dell’art. 606 in relazione all’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo all’art. 591 cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha errato nel dichiarare tardivo l’atto di impugnazione non avendo considerato che l’imputato al momento della lettura della sentenza del Tribunale era assente, con la conseguenza che la sentenza stessa avrebbe dovuto essere notificata allo stesso al fine della decorrenza del termine per proporre impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Al fine di esaminare i motivi di ricorso, occorre brevemente ricostruire la vicenda processuale.
L’imputato in origine identificato come nato in Marocco il giorno 1 gennaio 1972, alla prima udienza innanzi al Tribunale celebrata il 21 giugno 2011 era stato dichiarato “contumace”.
Ne erano comunque state disposte ricerche ai fini della notifica degli atti del giudizio e, a seguito dell’esito negativo di tali ricerche, comunicato dagli organi di P.G. incaricati, l’imputato era stato dichiarato “irreperibile” all’udienza del 2 aprile 2012.
Le successive udienze erano state oggetto di rinvii per svariate ragioni.
Nel contempo sopraggiungeva una nota dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria, datata 4 febbraio 2016, con la quale si segnalava che mentre non risultava dagli archivi il nominativo di un cittadino straniero di nome NOME COGNOME nato in Marocco il giorno 1 gennaio 1972, era, invece, presente un soggetto omonimo, nato in Marocco il 25 febbraio 1982, che disponeva di un permesso di soggiorno sul territorio nazionale e che aveva anche fornito un indirizzo di recapito dove era comunque, dai primi accertamenti, risultato irreperibile.
In data 19 settembre 2017 la Polizia di Reggio Calabria, alla fine, riusciva ad individuare ed identificare l’imputato in NOME COGNOME nato il 25 febbraio 1982, il quale eleggeva domicilio in Reggio Calabria, INDIRIZZOa.
In data 5 dicembre 2017, il difensore avv. NOME COGNOME depositava mandato difensivo rilasciatole da NOME COGNOME nato a Boughergou (Marocco)
il 25 febbraio 1982, il quale nell’occasione eleggeva domicilio presso lo studio del predetto difensore.
Alla luce di quanto emerso, all’udienza del 16 aprile 2018 il Giudice dichiarava finalmente aperto il dibattimento e revocava la sospensione del processo precedentemente adottata. Nel corso della predetta udienza, nella quale l’imputato non era comunque presente, la difesa ne chiedeva l’esame ed il Giudice rinviava il processo alla successiva udienza del 16 ottobre 2018 al fine di poter procedere al compimento di tale atto.
Tuttavia, l’imputato non compariva né all’udienza del 16 ottobre 2018, né a quella successiva del 16 aprile 2019 e, alla fine, il processo innanzi al Tribunale si concludeva, in perdurante assenza dell’imputato, all’udienza del 19 gennaio 2019.
Tutto ciò doverosamente premesso, occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso che è da ritenersi assorbente, non prima di avere evidenziato che la sentenza emessa dal Tribunale il 19 novembre 2019 risulta “letta e depositata in udienza”.
Nell’intestazione della sentenza l’imputato è indicato come “libero assente”. In realtà appare evidente che l’indicazione di “assente” contenuta nella predetta sentenza è da intendersi come equivalente a “non presente” atteso che dell’imputato era stata dichiarata, sulla base della normativa vigente all’inizio del processo la contumacia che non risulta essere mai stata revocata.
La questione non è stata tuttavia posta in detti termini dalla difesa del ricorrente e non può certo essere rilevata d’ufficio da questa Corte di legittimità.
La difesa, infatti, nel secondo motivo di ricorso si limita a richiamare il concetto di “assente” (all’evidenza legato ad una formale dichiarazione di assenza sulla base della normativa richiamata) ma sulla base di tale prospettazione il ricorso è pacificamente da ritenersi tardivo.
Infatti, essendo, come detto, la sentenza emessa e depositata in udienza il giorno 19 novembre 2019 il termine per presentare appello, ancorché si volesse tenere conto della qualifica dell’imputato come “assente”, sarebbe venuto a scadere al più tardi dopo 30 giorni con la conseguenza della evidente tardività dell’appello presentato solo il giorno 20 gennaio 2020.
Corretta è quindi da ritenersi la valutazione di tardività dell’atto d impugnazione operata dalla Corte di appello con la conseguenza che il presente ricorso deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Per solo dovere di completezza deve rilevarsi che quanto alle generalità dell’imputato indicate nell’epigrafe dell’ordinanza impugnata nonché nella
sentenza del Tribunale (NOME COGNOME nato in Marocco il giorno 1/1/1972), appare ragionevole ritenere che le stesse non siano corrette dovendo l’imputato invece identificarsi in NOME COGNOME nato in Maroicco il 25 febbraio 1982.
Tuttavia, l’inammissibilità per tardività del ricorso preclude la possibilità per questa Corte di legittimità di procedere alla correzione dell’errore ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2024.