Svista Percettiva: Quando un Errore del Giudice Porta all’Annullamento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce l’importanza della corretta verifica degli atti processuali, soprattutto nell’era del deposito telematico. Il caso riguarda l’annullamento di un’ordinanza a causa di una svista percettiva da parte della Corte d’Appello, che aveva erroneamente ritenuto mancante un documento regolarmente depositato. Questo provvedimento sottolinea come un errore di percezione possa avere conseguenze significative sull’esito di un giudizio.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dal Tribunale di primo grado, decideva di proporre appello tramite il proprio legale. L’avvocato depositava telematicamente l’atto di appello, allegando la necessaria procura speciale e l’elezione di domicilio, sia in formato PDF nativo che in formato firmato digitalmente. Tutti gli atti venivano correttamente recepiti dal sistema informatico della giustizia (SICP).
Nonostante ciò, la Corte d’Appello territoriale dichiarava l’appello inammissibile. La motivazione addotta era la presunta assenza proprio di quel mandato a impugnare che, invece, risultava depositato e presente agli atti. L’imputato, vedendosi negato il diritto a un secondo grado di giudizio per un errore non suo, presentava ricorso in Cassazione.
La Violazione di Legge e la Svista Percettiva
Nel suo ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione di norme processuali e un vizio di motivazione. L’argomentazione era semplice e diretta: la Corte d’Appello aveva commesso un errore macroscopico, una svista percettiva, nel non vedere i documenti che erano stati ritualmente depositati mesi prima. La difesa ha evidenziato come il mandato a impugnare fosse presente nel fascicolo telematico fin dal 6 marzo 2024, rendendo l’ordinanza di inammissibilità del tutto infondata. Inoltre, è stata lamentata la mancata fissazione dell’udienza camerale, che avrebbe potuto chiarire l’equivoco.
Anche il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concordato con la tesi difensiva, chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno accertato che il ricorrente aveva effettivamente documentato di aver depositato la nomina e la procura speciale unitamente all’atto di appello, e che tali documenti erano stati correttamente acquisiti dal sistema.
La decisione della Corte territoriale di dichiarare l’inammissibilità si basava, quindi, su un presupposto fattuale errato. I giudici della Cassazione hanno qualificato l’errore come una “svista percettiva”, ovvero un abbaglio materiale che ha portato a ritenere inesistente un atto in realtà presente e consultabile nel fascicolo processuale. Di fronte a tale palese errore, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che annullare l’ordinanza impugnata.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce per la prosecuzione del giudizio. In pratica, il processo d’appello dovrà ripartire da capo e svolgersi regolarmente, come se l’errata declaratoria di inammissibilità non fosse mai avvenuta. Questo caso serve da monito sull’importanza della diligenza nella verifica degli atti processuali telematici. Una svista percettiva, sebbene non intenzionale, può ledere il diritto di difesa e il principio del giusto processo, rendendo necessario l’intervento della Cassazione per ripristinare la legalità.
Perché l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello perché riteneva, erroneamente, che mancasse il mandato a impugnare con elezione di domicilio, un documento essenziale per la validità dell’atto.
Cosa significa “svista percettiva” in questo contesto?
Significa che il giudice di appello ha commesso un errore materiale di percezione, non accorgendosi della presenza di un documento che era stato regolarmente depositato e si trovava nel fascicolo telematico. Non si è trattato di una valutazione giuridica errata, ma di un vero e proprio abbaglio fattuale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono le sue conseguenze?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità. Di conseguenza, il provvedimento è stato cancellato e gli atti sono stati restituiti alla Corte di appello, che ora dovrà procedere con il giudizio di secondo grado che era stato ingiustamente interrotto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27681 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 172 CC – 30/01/2025 R.G.N. 33151/2024 Motivazione semplificata
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato a Taranto il 06/02/1956, avverso l’ordinanza in data 19/07/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 19 luglio 2024 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza in data 24 ottobre 2023 del Tribunale di Taranto.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, al violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perchØ era presente in atti, fin dal 6 marzo 2024, lo specifico mandato a impugnare con elezione di domicilio, sia in formato pdf natio che in formato pdf firmato digitalmente. Lamenta altresì la mancata fissazione dell’udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il ricorrente ha documentato di aver ritualmente depositato la nomina e la procura speciale con elezione di domicilio, unitamente all’atto di appello, in data 6 marzo 2024, atti recepiti al SICP. Pertanto, la Corte territoriale Ł incorsa in una svista percettiva nel ritenere
che mancasse tale documento.
S’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Così deciso, il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME