Stupefacenti: quando la quantità esclude la lieve entità
Il tema della detenzione di stupefacenti e della sua qualificazione giuridica rappresenta un punto centrale del diritto penale moderno. La distinzione tra l’ipotesi ordinaria e quella di lieve entità determina differenze sostanziali nelle pene irrogabili. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il numero di dosi e la presenza di denaro siano fattori determinanti per escludere benefici di legge.
Analisi dei fatti di causa
La vicenda trae origine dal rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze illecite durante un controllo. Nello specifico, le autorità hanno sequestrato oltre millecento dosi di marijuana e diverse decine di dosi di altre tipologie di sostanze. Oltre alla droga, è stata rinvenuta una somma di denaro considerata significativa dagli inquirenti. Tale elemento viene spesso interpretato come prova di un’attività di spaccio professionale e non occasionale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso presentato dalla difesa, che mirava a ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto e una conseguente riduzione della pena. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella genericità delle doglianze espresse, che non hanno saputo scalfire la logica della sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale.
La rilevanza del dato ponderale negli stupefacenti
La Corte ha fondato la propria decisione sulla presenza di indici fattuali univoci che escludono categoricamente la natura lieve del reato. Il dato ponderale, ovvero il peso e il numero di dosi ricavabili, è stato ritenuto incompatibile con una condotta di minima offensività. Il possesso di una somma di denaro non giustificata è stato interpretato come un chiaro segnale di un’attività organizzata e continuativa, allontanando ulteriormente la fattispecie dal concetto di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si concentrano sull’incapacità del ricorrente di fornire elementi validi per contrastare le evidenze oggettive. La quantità di dosi, superiore alle 1.100 unità, rappresenta un volume d’affari che supera i confini del piccolo spaccio. La Cassazione ha ribadito che, in presenza di tali numeri e di denaro contante, il giudice di merito è tenuto a escludere l’attenuante della lieve entità. La genericità dei motivi di ricorso, che non hanno affrontato in modo specifico questi elementi oggettivi, ha reso impossibile un vaglio nel merito della questione.
Le conclusioni
Il provvedimento ribadisce un orientamento consolidato secondo cui la quantità della sostanza e il contesto economico del rinvenimento sono pilastri per la qualificazione del reato. Chi detiene un numero così elevato di dosi non può invocare benefici legati alla scarsa rilevanza del fatto. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende sottolinea la necessità di presentare ricorsi fondati su critiche specifiche. Questa decisione funge da monito sulla rigorosa valutazione degli elementi materiali nel contrasto alla diffusione di stupefacenti.
Quali elementi escludono la lieve entità nel reato di spaccio?
L’elevato numero di dosi rinvenute e il possesso di somme di denaro significative sono fattori che impediscono di considerare il fatto come di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché è importante la specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione?
La legge richiede che le contestazioni siano puntuali e riferite a specifici errori della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso viene rigettato senza esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44116 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il NUMERO_DOCUMENTO. motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto · riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 1.145 dosi di oltre 38 dosi di altra tipologia di stupefacente in uno alla significatipa somm rinvenuta ) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; come pure del tutt la censura in ordine all’avvenuto ridimensionamento della pena irrogata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023