Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 20 febbraio 2024 dalla Corte di assise di Avellino con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere ad essi applicata.
Il giudice procedente e il Tribunale, in sede di appello, hanno concordemente affermato che dalla successione dei provvedimenti cautelari a carico dei due indagati, originariamente per il delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, e, in seguito e a causa della morte dello stesso, per quello di omicidio, non possa trarsi la conclusione che il titolo cautelare attualmente in essere a carico degli indagati è quello avente ad oggetto la misura degli arresti domiciliari.
Dalla scansione temporale dei provvedimenti, invece, a dire della difesa, si dovrebbe evincere che l’ordinanza del 26 ottobre 2023 / con la quale il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di custod cautelare in carcere per il delitto di omicidio consumato, essendo all’epoca applicata a carico dei due indagati solo la misura degli arresti domiciliari per i delitto di tentato omicidio, costituisce un titolo autonomo prevalente rispetto all’ordinanza applicativa della custodia in carcere per il delitto di tentato omicid (non più oggetto di contestazione).
Tale misura risale al 5 gennaio 2023 ed è stata ripristinata il 27 ottobre 2023 (ossia in data successiva all’ordinanza emessa per il delitto per il quale, effettivamente, si procede) a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, dopo la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari medio tempore intervenuta.
I giudici aditi hanno respinto la prospettazione difensiva ritenendola infondata ed escludendo che l’ordinanza del 26 ottobre 2023 costituisca, quindi, autonomo e nuovo titolo cautelare.
Avverso l’ordinanza hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo è stata eccepita la violazione degli artt. 272, 292 cod. proc. pen. e 13 Cost. sotto il profilo del principio della «stretta legalità cautelare avendo il Tribunale napoletano omesso di considerare che l’ordinanza del 26 ottobre 2023 (con la quale è stata riconosciuta l’adeguatezza della misura degli
arresti domiciliari) costituisce, in sostanza, un nuovo provvedimento cautelare per il delitto di omicidio consumato per il quale si procede.
Da tale ordinanza sarebbe desumibile la volontà del Giudice AVV_NOTAIO preliminari di applicare la misura degli arresti domiciliari relativamente al reat oggetto del procedimento.
Tale provvedimento avrebbe dovuto ritenersi prevalente su quello che lo aveva preceduto anche alla luce del titolo di reato ivi preso in considerazione.
2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti plurimi vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) e, ancora, violazioni di legge riferite agli artt. 273, 274, 293 e 294 cod. proc. pen.
Un primo vizio è stato ravvisato, in esordio, nel passaggio in cui l’ordinanza impugnata non ha interpretato il provvedimento del 26 ottobre 2023 quale espressivo dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari per l’imputazione di omicidio (sulla scorta, peraltro, del conforme parere del Pubblico ministero).
I profili di contraddittorietà sono stati individuati nella mancata considerazione globale del provvedimento oggetto di ricorso che ha denunciato, per le medesime ragioni, anche la manifesta illogicità e la carenza di motivazione.
Sul punto, sono stati eccepiti vizi anche con riguardo alle argomentazioni riferite alla mancata esecuzione del provvedimento e alla omessa effettuazione dell’interrogatorio di garanzia.
Il difensore ha chiesto procedersi a discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
La complessa vicenda cautelare relativa agli imputati può essere riassunta, conformemente a quanto operato nel provvedimento impugnato e nel ricorso (oltre che nella documentazione ad esso allegata) nei termini di seguito illustrati.
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A seguito di udienza di convalida del fermo, con ordinanza del Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino in data 5 gennaio 2023 è stata applicata nei confronti di COGNOME e COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME che è poi deceduto l’11 gennaio 2023.
Il 16 febbraio 2023 il Pubblico ministero ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura fino a quel momento applicata.
Il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari non ha provveduto su tale richiesta, accogliendo, piuttosto, in data 28 luglio 2023, l’istanza di sostituzione dell misura fino a quel momento applicata, con quella degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo a distanza.
L’appello proposto dal Pubblico ministero avverso tale provvedimento è stato accolto dal Tribunale di Napoli giusta ordinanza del 27 ottobre 2023, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 6 febbraio 2024.
Con ordinanza del 26 ottobre 2023 il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare del 16 febbraio 2023, non essendo state ravvisate ragioni per inasprire la misura, neppure a fronte dell’intervenuto decesso della persona offesa.
L’istanza di revoca della misura cautelare presentata nel corso del dibattimento innanzi alla Corte di assise di Avellino è stata rigettata dal giudice procedente.
L’appello avverso tale decisione è stato respinto, con l’ordinanza oggetto del presente giudizio, sulla base della considerazione preliminare per cui l’individuazione del titolo cautelare deve avvenire sulla scorta del provvedimento restrittivo in corso di esecuzione e non dell’oggetto del giudizio di merito.
Nel caso di specie, in assenza di una nuova ordinanza cautelare (essendo stata rigettata la richiesta di emissione di un nuovo titolo cautelare per il deli di omicidio), il titolo in esecuzione è quello per il delitto di tentato omic emesso sin dal 5 gennaio 2023.
E’ rispetto a tale provvedimento che, quindi, va valutato il quadro cautelare conseguendo dalla discrasia tra il titolo posto a fondamento della detenzione e il delitto per il quale si procede che i termini di custodia cautelare non potranno che essere quelli riferiti al delitto considerato nel provvedimento applicativo della misura.
In sostanza, il provvedimento del 26 ottobre 2023, è stato interpretato non già come dimostrativo dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari per il delitto di omicidio, quanto, piuttosto, quale ordinanza di rigetto della richiesta de Pubblico ministero della misura della custodia in carcere (ossia di un nuovo titolo) per il delitto di omicidio consumato.
In tal senso è stata segnalata l’omissione dell’interrogatorio di garanzia e la mancata esecuzione del provvedimento ai sensi dell’ad 293 cod. proc. pen.
Operata la ricostruzione della sequenza dei provvedimenti che si sono succeduti, deve rilevarsi, in primo luogo, l’infondatezza del motivo di ricorso avente ad oggetto la presunta violazione del principio di «stretta legalità cautelare».
Tale principio, come è stato già spiegato da questa Corte, consiste nell’affermazione per cui «il vincolo cautelare viene applicato sulla base della valutazione della imputazione posta alla base della richiesta e validata dal giudice della cautela. Si tratta di una imputazione che “regge” e “giustifica” i provvedimento restrittivo per tutto il percorso processuale e che può essere “superata” solo dalle riqualificazioni effettuate con le sentenze di primo e secondo grado, che prevalgono sull’accertamento cautelare in quanto esprimono il risultato di un approfondimento processuale in contraddittorio, potenzialmente definitivo (se l’imputato non impugna), che ha una ontologica primazia sia sulle valutazioni effettuate nell’ambito dell’incidente cautelare, di regola basate su contraddittorio attenuato e cartolare, sia sulle valutazioni processuali di tip prognostico espresse dal decreto che dispone il giudizio» (Sez. 2, n. 30254 del 23/05/2023, Curcio, n.m.).
Sul punto, vale richiamare il principio di diritto per il quale «ai fini computo dei termini delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo e non può tenersi conto dell’eventuale diversa e più grave imputazione contestata dal P.M. nel successivo esercizio dell’azione penale, la quale non determina alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare» (Sez. 1, n. 24123 del 19/02/2016, Trovato, Rv. 266879).
In motivazione si legge il passaggio opportunamente riportato nell’ordinanza impugnata e, in particolare, quello in cui è stato affermato che «il contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto i criteri di individuazione “del reato per cui si procede”, ai fini della determinazione del termine massimo di custodia, è stato da tempo definitivamente composto da questa Corte che, nella sua più autorevole composizione ( S.U. n. 24 del 5/7/2000, Monforte, Rv. 216706) ha chiarito in linea generale ( e non solo rispetto al caso concreto, oggetto di decisione, concernente la modifica in peius dell’imputazione effettuata in dibattimento dal pubblico ministero) come, al fine di individuare l’imputazione, in relazione alla quale effettuare il computo del termine massimo della custodia cautelare, occorre fare esclusivo riferimento al contenuto del provvedimento restrittivo e non all’oggetto del giudizio di merito. La vicenda cautelare che rimanga ancorata alla contestazione originaria dell’ordinanza impositiva, non sostituita né integrata da un successivo provvedimento cautelare, rimane insensibile allo sviluppo peggiorativo dell’imputazione, poiché in materia de liberiate, in ossequio al principio di stretta legalità cautelare, sancito dall’art. cod. proc. pen., non sono ammissibili equipollenti idonei ad incidere automaticamente sull’azione cautelare con effetti peggiorativi dello status custodiale. Ne consegue che la diversa o più grave imputazione per la quale è
intervenuto il rinvio a giudizio non comporta alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare e resta tamquam non esset, se non contenuta in un nuovo provvedimento coercitivo».
In termini ineccepibili il Tribunale dell’appello cautelare ha segnalato come l’ordinanza del Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino del 26 ottobre 2023 non costituisca un nuovo titolo cautelare per il delitto di omicidio consumato, sostanziandosi in un provvedimento di rigetto della mozione cautelare del Pubblico ministero per quel delitto.
Si tratta, in effetti, di un provvedimento di rigetto che, partendo dall valutazione della posizione cautelare dei ricorrenti all’epoca della pronuncia (in effetti, agli arresti domiciliari) ha respinto l’istanza di applicazione della mis della custodia in carcere del 16 febbraio 2023.
Si trattava di una richiesta, non già di aggravamento della misura cautelare, bensì di «applicazione della misura cautelare» da parte del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Avellino a fronte della quale il locale Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari ha ritenuto non vi fossero ragioni per «inasprire nuovamente la misura cautelare nei confronti del COGNOME e di COGNOME NOME, sulla base della nuova imputazione di omicidio consumato, atteso che la misura degli arresti domiciliari è stata frattanto ritenuta adeguata nonostante il decesso del NOME fosse un dato già acquisito da tempo».
Così come acquisita da tempo, evidentemente, era, proprio in ossequio del principio di legalità cautelare, l’applicazione di una misura cautelare in relazione alla contestazione originaria che era rimasta insensibile (così come lo è stata anche all’esito del provvedimento del 26 ottobre 2023) alle modificazioni dell’imputazione (da tentato omicidio in omicidio) non essendo intervenuta alcuna formale sostituzione del titolo cautelare.
Non è ragionevolmente sostenibile la tesi secondo cui con il provvedimento del 26 ottobre 2023 si sia, sostanzialmente, inteso applicare la misura degli arresti domiciliari per il delitto di omicidio avendo il Giudice pronunciato u formale e sostanziale «rigetto dell’istanza», per come desumibile chiaramente dal dispositivo.
Quand’anche non si volesse (come sembra prospettare il ricorrente) attribuire al dispositivo un significato decisivo per accertare l’effettiva volontà giudice, è dirimente la considerazione che, proprio perché non è stata ravvisata «ragione di inasprire nuovamente la misura cautelare», non vi è stata alcuna modifica della posizione cautelare degli indagati che, nel procedimento per omicidio, sono sottoposti a misura cautelare per il delitto di tentato omicidio con conseguente applicazione dei termini di custodia cautelare riferiti a tale delitto.
E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione contraddittoria in quanto ( laddove il Tribunale di Napoli ha fatto riferimento all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari (escludendo, invece, tale riferimento in altre parti d provvedimento)/ ha inteso richiamare, correttamente, la circostanza che il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino, con l’ordinanza del 26 ottobre 2023, ha valutato adeguata quella misura «allo stato» e, peraltro, in nessun punto, si legge che quella misura è riferita alla nuova imputazione.
In ogni caso, appare dirimente la circostanza che ogni questione risulta essere stata superata dall’ordinanza cautelare successiva a quella del 26 ottobre 2023, ossia da quella del Tribunale del Riesame di Napoli del 27 ottobre 2023 che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere per il delitto di tenta omicidio, ossia quello per il quale esiste il titolo cautelare.
Tale provvedimento è stato confermato con sentenza del 6 febbraio 2024 di questa Corte all’esame della quale era stato sottoposto il provvedimento del 26 ottobre 2023 del Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Avellino.
A tale proposito, ne è stata affermata l’irrilevanza in ragione della diversa sede in cui sono stati emessi i provvedimenti in relazione alle imputazioni a carico dei ricorrenti.
Resta fermo il fatto che per il delitto di omicidio non è stata applicata mai alcuna misura non potendosi ravvisare alcun vizio nei rilievi, peraltro corretti, del Tribunale napoletano alla mancata effettuazione dell’interrogatorio di garanzia e alla mancata esecuzione del nuovo provvedimento a norma dell’art. 293 cod. proc. pen. che stabilisce quali siano gli adempimenti esecutivi nel caso di ordinanze dispositive di misura cautelare.
Non ricorre, quindi, alcuna ipotesi di estinzione della misura cautelare per il delitto di tentato omicidio, non essendo mai stato modificato il titolo per il qual trova applicazione la custodia cautelare in carcere (per tale delitto).
Da quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La condizione di detenzione dei ricorrenti impone l’effettuazione, a cura della Cancelleria, degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11/06/2024
Il Presidente
Il Consigliere estenSore