Furto di Utenze e Stato di Necessità: la Cassazione fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema delicato: è possibile giustificare il furto di energia elettrica, acqua e gas invocando lo stato di necessità? La risposta dei giudici è netta e si basa su una rigorosa interpretazione dei requisiti previsti dalla legge, in particolare quello del ‘pericolo attuale’. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti di questa importante scriminante.
I Fatti del Caso: Anni di Allacci Abusivi
Il caso riguarda una donna, proprietaria di un immobile, condannata in primo e secondo grado per il furto continuato di luce, acqua e gas. Le indagini avevano accertato che l’abitazione era alimentata tramite allacci diretti e abusivi alle reti di distribuzione. Per quanto riguarda il gas, il contatore, sebbene sigillato a seguito della cessazione della fornitura, aveva registrato un consumo anomalo di quasi 3.000 metri cubi.
La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che le utenze intestate all’imputata erano state disattivate molti anni prima degli accertamenti, precisamente nel 2007 e nel 2012.
I Motivi del Ricorso e lo Stato di Necessità
La difesa della donna ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Una presunta carenza di motivazione sulla quantità effettiva di utenze sottratte.
2. Il mancato riconoscimento dello stato di necessità (previsto dall’art. 54 del codice penale), giustificato da una condizione di fragilità personale e disagio economico, aggravata dalla necessità di assistere i figli affetti da un grave ritardo mentale.
Secondo la ricorrente, queste circostanze avrebbero dovuto escludere la sua punibilità, rendendo la condotta penalmente lecita.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna decisa dalla Corte d’Appello di Palermo. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso infondati e basati su censure già correttamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni: Perché lo Stato di Necessità è stato Escluso?
Il punto centrale della decisione riguarda l’inapplicabilità dello stato di necessità. La Corte ha spiegato che questa scriminante richiede la presenza di un ‘pericolo attuale’ di un danno grave alla persona. Un pericolo è ‘attuale’ quando è imminente, incombente e inevitabile.
Nel caso specifico, la situazione di difficoltà non era sorta improvvisamente. Le utenze erano state interrotte da molti anni (dal 2007 e 2012). Questa condizione, protrattasi per un lungo arco temporale, non può essere considerata un pericolo attuale, ma piuttosto una situazione di disagio cronico. La legge, spiegano i giudici, non consente di giustificare un reato per far fronte a difficoltà economiche o personali stabili e durature. L’allaccio abusivo non era una risposta a un’emergenza improvvisa, ma una soluzione illegale a un problema persistente.
Inoltre, la Corte ha specificato che la mancata quantificazione esatta dell’energia elettrica e dell’acqua rubate era irrilevante, poiché era stato provato che l’intera abitazione era alimentata attraverso gli allacci illeciti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: lo stato di necessità è una causa di giustificazione eccezionale, applicabile solo in situazioni di emergenza imminente e non per risolvere condizioni di disagio cronico, per quanto gravi possano essere. La lunga durata della situazione di bisogno, anziché giustificare il reato, ne ha escluso la scusabilità, poiché l’imputata aveva avuto ampio tempo per cercare soluzioni alternative lecite. La decisione sottolinea che le difficoltà economiche e personali, pur meritando attenzione sul piano sociale, non possono trasformare un’azione illegale in una condotta lecita.
Quando si può invocare lo stato di necessità per giustificare un furto?
Lo stato di necessità può essere invocato solo quando il reato è commesso per la necessità di salvare sé stessi o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, a condizione che il pericolo non sia stato volontariamente causato e non sia altrimenti evitabile.
Perché in questo caso specifico lo stato di necessità è stato escluso?
È stato escluso perché la disattivazione delle utenze era avvenuta molti anni prima (nel 2007 e 2012). Una situazione di bisogno che si protrae per un lungo periodo non costituisce un pericolo ‘attuale’ e ‘inevitabile’ come richiesto dalla legge, ma una condizione cronica che non giustifica il reato.
Il furto di utenze è un reato anche se non si conosce l’esatta quantità sottratta?
Sì. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata quantificazione esatta dell’energia e dell’acqua rubate, poiché era stato accertato che l’intera abitazione era alimentata tramite gli allacci abusivi, integrando così pienamente il reato di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza con la quale in data 9 gennaio 2024 la Corte d’appello di Palermo, ha confermato la condanna emessa a suo carico e a carico di NOME COGNOME dal Tribunale di Agrigento in relazione al delitto p. e p. dall’ art. 624, comma 1 n. 2 e n.7, cod. pen., contestato per i furti di energia elettrica, acqua e gas mediante l’allaccio diretto alle rispettive reti, contestati loro in concorso.
Il ricorso consta dei seguenti motivi, con i quali la ricorrente si duole per violazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione : a) alla carenza motivazionale derivante dalla ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni, posto che non si era determinata la quantità sottratta; b) alle condizioni di fragilità umana e di disagio economico in relazione all’applicazione dell’art. 54 cod.pen. derivante dallo stato di grave ritardo mentale sofferto dai figli
il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, si è confermata la sentenza del Tribunale che alla pag. 3 aveva accertato che l’abitazione della ricorrente era alimentata da energia elettrica che non veniva registrata e lo stesso avveniva con la rete idrica, mentre per il gas, il contatore- sebbene sigillato a seguito della cessazione della fornitura- aveva registrato dall’ultima lettura un consumo da 1428 mc a 4357 mc, per cui doveva ritenersi integrata la condotta di sottrazione dei beni in favore della COGNOME, proprietaria dell’immobile e consapevole fruitrice dei medesimi; viceversa non poteva considerarsi tale il marito, che andava assolto; inoltre, alle pagina 2, la sentenza impugnata ha osservato che lo stato di necessità non ricorre se si commette il reato al di fuori della necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave era rimasto accertato che le utenze di luce, acqua e gas intestate all’imputata erano cessate sin dagli anni 2007 e 2012, dunque, considerato l’ampio arco temporale durante il quale l’energia era venuta a mancare, non poteva ritenersi attuale né altrimenti evitabile il pericolo di danno grave alla persona fuoriuscendo questo dal concetto di incoercibile necessità insito nella previsione normativa; per conseguenza, doveva escludersi la possibilità di ravvisare nella fattispecie la scriminante dello stato di necessità;
si tratta di motivazione congrua e priva di salti logici, non assumendo rilievo la circostanza che non si è quantificata in modo esatto l’energia elettrica e l’acqua oggetto di appropriazione, essendo l’abitazione alimentata interamente mediante tali allacci;
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favor della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.