Stato di necessità e immigrazione: quando la povertà non giustifica il reato
Il concetto di stato di necessità rappresenta una delle difese più complesse da sostenere nel diritto penale, specialmente quando applicato a violazioni delle norme sull’immigrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa esimente, confermando che la semplice difficoltà economica non basta a cancellare la responsabilità penale in caso di rientro illegale nel territorio dello Stato.
I fatti oggetto del giudizio
Un cittadino straniero era stato condannato per aver violato il divieto di rientro a seguito di un provvedimento di espulsione. La difesa aveva impugnato la sentenza di appello sostenendo che l’imputato avesse agito spinto da una condizione di estrema povertà nel proprio paese d’origine e che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno fosse dovuto a una mera negligenza burocratica. Secondo la tesi difensiva, tali circostanze avrebbero dovuto configurare una causa di giustificazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure proposte erano basate su elementi di fatto già ampiamente valutati nei gradi precedenti. I giudici hanno sottolineato come non vi fossero i presupposti per applicare lo stato di necessità, confermando la piena responsabilità dell’imputato. La decisione ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione delle prove, ma solo per verificare la legittimità della motivazione.
Lo stato di necessità e la prova dell’indigenza
Perché lo stato di necessità possa essere riconosciuto, la legge richiede la presenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che non sia altrimenti evitabile. Nel caso di specie, l’imputato era un uomo di trent’anni in piena capacità lavorativa. Questa condizione oggettiva rende inverosimile l’esistenza di un pericolo di vita inevitabile legato alla povertà, specialmente se tale indigenza viene solo dichiarata e non supportata da prove documentali concrete. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la generica difficoltà economica non integri il pericolo grave richiesto dal codice penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza degli elementi costitutivi dell’art. 54 del Codice Penale. In primo luogo, l’età adulta e la salute del ricorrente permettono di presumere una capacità di sostentamento che esclude il concetto di pericolo attuale. In secondo luogo, la negligenza nel gestire le pratiche amministrative per il soggiorno non può essere invocata come giustificazione per una condotta delittuosa, trattandosi di un comportamento imputabile alla volontà del soggetto. Infine, la Cassazione ha evidenziato che la mancanza di documentazione circa lo stato di indigenza nel paese d’origine rende le doglianze del tutto prive di fondamento giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio rigoroso: lo stato di necessità non può trasformarsi in una clausola di stile per giustificare violazioni normative basate su generiche difficoltà economiche. La protezione legale offerta da questa esimente è riservata a situazioni limite, dove il bene della vita è minacciato in modo immediato e non vi sono alternative lecite alla violazione della legge. Per chi affronta simili procedimenti, emerge chiaramente la necessità di una documentazione probatoria rigorosa e di una strategia difensiva che non si limiti a mere allegazioni soggettive, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna a pesanti sanzioni pecuniarie.
Quando si può invocare lo stato di necessità per evitare una condanna penale?
Lo stato di necessità può essere invocato solo se il reato è stato commesso per salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, a condizione che il pericolo non sia stato causato volontariamente e non sia altrimenti evitabile.
La povertà nel paese d’origine giustifica il rientro illegale in Italia?
No, la semplice indigenza o difficoltà economica non costituisce di per sé uno stato di necessità, specialmente se il soggetto è giovane, in salute e capace di lavorare, rendendo il pericolo non attuale o evitabile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, generalmente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49418 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49418 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nell’unico motivo di impugnazione di NOME COGNOME – nel quale ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Milano in data 26/05/2022 in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, sono inammissibili in quanto sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.
Invero, in essa si evidenzia che: – l’età adulta (30 anni) e la piena capacità lavorativa del ricorrente non consentono di attribuire alcuna efficacia scriminante allo stato di indigenza nel paese d’origine, dedotto ma in alcun modo documentato; – del pari irrilevante deve ritenersi la negligenza allegata a sostegno del mancato rinnovo del permesso di soggiorno; – stante l’assenza di una situazione di attuale e inevitabile pericolo idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta delittuosa realizzata da NOME COGNOME l’affermazione di responsabilità deve essere confermata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.