Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1953 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a AGRIGENTO il 30/04/1985
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il 22/08/1996
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa il 4 novembre 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di occupazione abusiva di una casa popolare e danneggiamento della porta di ingresso di tale abitazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
1) violazione di legge per avere la Corte escluso l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod.pen., dimostrato dalla indigenza dei ricorrenti, nonché dalla documentazione fotografica ove era raffigurata la fatiscente abitazione dei genitori degli imputati.
Con il che, sussisterebbe l’attualità del pericolo di un danno grave alla persona; 2) violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali dell persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, qu l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in vi definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, -r o -ittnztez, dep. 2020,yRv. 278520).
Nel caso in esame, non è contestato neanche in ricorso che gli odierni ricorrenti avessero abusivamente occupato l’immobile per esigenze di tipo abitativo, senza allegare alcunché riguardo al fatto che non potessero sopperire diversamente a tale necessità non transitoria, non bastando le loro condizioni economiche di ordinario disagio, tanto essendo sufficiente a far ritenere non integrata la scriminante sotto il profilo della inevitabilità del pericolo.
In ordine al secondo motivo, la Corte di appello ha ritenuto non di particolare tenuità l’offesa arrecata, tenendo conto della condotta particolarmente violenta dei ricorrenti, che avevano sfondato la porta di ingresso dell’abitazione di proprietà pubblica in assenza di urgenza.
Si tratta di valutazione di merito non manifestamente illogica ed idonea a giustificare la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
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delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 18/12/2024.