Stato di necessità: la povertà non giustifica il furto di energia elettrica
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema delicato e di grande attualità: il confine tra la difficoltà economica e la commissione di reati. In particolare, la Corte si è pronunciata sul caso di un furto di energia elettrica, analizzando se lo stato di necessità, derivante da una condizione di indigenza, possa giustificare tale condotta. La risposta dei giudici è stata netta, confermando un orientamento ormai consolidato e fornendo importanti chiarimenti sui limiti di questa scriminante.
I Fatti del Caso: Il Furto di Energia Elettrica
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del Codice Penale. L’imputato si era reso responsabile di un allaccio abusivo alla rete elettrica, appropriandosi indebitamente di energia. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, tuttavia, ha deciso di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali, tra cui la sussistenza di uno stato di necessità.
I Motivi del Ricorso: Lo Stato di Necessità e le Attenuanti
La difesa dell’imputato ha sostenuto che la condotta illecita era stata determinata da una grave situazione di indigenza. Questa condizione, a suo dire, avrebbe dovuto integrare la scriminante dello stato di necessità, rendendo il fatto non punibile. Secondo questa tesi, l’impossibilità di far fronte alle proprie esigenze primarie lo avrebbe costretto a compiere il furto per evitare un danno grave alla sua persona. In subordine, la difesa chiedeva una valutazione più favorevole nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate (recidiva e violenza sulle cose).
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio di diritto fondamentale: la situazione di indigenza non è di per sé sufficiente a integrare lo stato di necessità. La scriminante richiede infatti la presenza di elementi specifici, quali l’attualità e l’inevitabilità del pericolo. Secondo la Corte, il pericolo derivante dalla povertà non è considerato ‘inevitabile’ nel nostro ordinamento, poiché esistono strumenti di tutela predisposti dallo Stato, come gli istituti di assistenza sociale. È a questi enti che la persona in difficoltà deve rivolgersi per ottenere aiuto. Di conseguenza, il ricorso a un’azione illegale come il furto non può essere giustificato.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione della situazione di fatto che avrebbe costretto l’imputato all’azione era già stata compiuta nei gradi di merito e non poteva essere riesaminata in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La richiesta di un bilanciamento più favorevole delle circostanze era subordinata al riconoscimento di un’altra attenuante (la speciale tenuità del danno), che però era stata esclusa. Di conseguenza, il rigetto di questa attenuante ha reso implicitamente infondata anche la doglianza sul bilanciamento complessivo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione conferma che, sebbene le difficoltà economiche possano essere comprese sul piano umano, esse non costituiscono una ‘licenza’ per violare la legge penale. Lo stato di necessità è una scriminante eccezionale, applicabile solo in situazioni di pericolo imminente, grave e non altrimenti evitabile. La presenza di un sistema di welfare state, per quanto perfettibile, esclude l’elemento dell’inevitabilità, indirizzando chi si trova in difficoltà verso i canali legali di assistenza. Questa pronuncia serve come monito: la soluzione alla povertà va cercata nel supporto sociale e non nell’illegalità.
La condizione di povertà può giustificare un furto secondo la legge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola condizione di indigenza non è sufficiente a integrare la scriminante dello stato di necessità. Questo perché il pericolo derivante dalla povertà non è considerato ‘inevitabile’, dato che lo Stato mette a disposizione istituti di assistenza sociale per far fronte a tali esigenze.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo basato sullo stato di necessità è stato ritenuto manifestamente infondato in diritto. La Corte ha stabilito che non vi erano i presupposti legali per applicare tale scriminante, in quanto esistono alternative legali (l’assistenza sociale) per far fronte alla povertà. Inoltre, la rivalutazione dei fatti era preclusa in sede di Cassazione.
Cosa significa che alle esigenze dei poveri si provvede con gli ‘istituti di assistenza sociale’?
Significa che l’ordinamento giuridico italiano prevede un sistema di welfare (servizi sociali, sussidi, aiuti economici) destinato a supportare le persone in difficoltà economica. La Corte ritiene che, esistendo questi strumenti legali, una persona non può affermare di essere stata ‘costretta’ in modo inevitabile a commettere un reato per sopravvivere, ma deve prima rivolgersi a tali istituti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45400 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45400 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTOMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la della Corte d’appello di Bologna che ha confermato pronuncia del Tribunale di Ferrar affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli a comma primo, n. 2), cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscime scriminante dello stato di necessità, risulta non solo versato in fatto, nella parte una rivalutazione della situazione che avrebbe costretto l’imputato ad appropriarsi d elettrica altrui mediante allaccio abusivo, ma anche manifestamente infondato in di misura in cui non si confronta con il principio di diritto secondo cui “la situazione non è di per sé idonea ad integrare la scrimìnante dello stato di necessità per elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze d versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza s 5, n. 3967 del 13/07/2015, COGNOME, Rv. 265888 – 01).
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la prevalenza, bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraq e sull’aggravante della violenza sulle cose, non è consentito in sede di legittim l’articolato motivo di appello, d’identico contenuto, era subordiNOME all’accogli richiesta di riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno di cu comma primo, n. 4) cod. pen., sicché al rigetto del gravame sull’attenuante in conseguito, implicitamente, il rigetto della doglianza inerente il giudizio di bilancia
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente