Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione del sentenza, indicata in epigrafe, recante conferma dell’affermazione di penale responsabilità e parziale riforma della pena detentiva con pena di euro 27.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, dligs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poiché circolava alla guida propria autovettura, in stato di ebbrezza alcolica, specifico, risultato dall’accertamento alcolernico in misura pari a 2,04 g/1), con l’aggrava aver provocato un incidente stradale.
Il ricorso consta di due motivi di censura. Con il primo, il ricorrente lamenta violazi legge penale in ordine all’utilizzabilità dell’accertamento etilometrico effettuato med prelievo ematico. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazi di legge in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto contestata circostanza aggravante.
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché inerenti ad asseri difetti della motivazione che non emergono dal provvedimento impugNOME, oltre ad essere riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese congruamente dal giudice di merito. La Corte territoriale ha già argomentato le ragioni per cui ha riconosciuto la utilizz dell’accertamento etilometrico espletato: innanzitutto’ ha riconosciuto che la contemporane assunzione di un farmaco, atto ad alterare l’esito dell’esame alcolemico, non assume rilie atteso che è indifferente la presenza di altre concause nel determinare un determiNOME stato alterazione, una volta accertato che esso sia comunque stato causato dall’assunzione di sostanze alcoliche. La Corte di merito ha, poi, fornito risposta alle censure difensive in ordine a metodologico impiegato per i prelievi da cui è accertato lo stato alcolernico, facendo riferim sia all’affidabilità scientifica del laboratorio clinico ove tali prelievi sono stati e /sia all’assenza di difetti di esecuzione congruamente eccepiti dal prevenuto. Infine, nemmeno decorso del tempo tra la guida e l’accertamento – chiariscono i giudici territoriali – assume r di per sé, non essendo stato assolto specificamente dal prevenuto l’onere di provare l’incidenz del lasso temporale sul tasso alcolemico accertato. La Corte territoriale,, infine, evidenzia c grave alterazione psicofisica è peraltro avvalorata da ulteriori elementi sintomatici, qu successive e susseguenti perdite di controllo del veicolo (cfr. p.5,6,7).
3.1 Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parame di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perch trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Quanto al diniego della prevalenza delle generiche rispetto alla contestata aggravante la Corte di merito, riprendendo quanto già affermato dal giudice di prime cure, rileva ch comportamento processuale non abbia evidenziato una valenza positiva tale da annullare il disvalore insito nell’aggravante de quo.
È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per l concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22 settembre 2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuat riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004, n. 26908, Rv. 229298)
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia i giudici di primo grado quelli della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla condotta tenuta dall’imputato e d
mancata rivisitazione della propria condotta imprudente non possano trarsi elementi favorevol al riconoscimento della prevalenza delle generiche (p.7).
Tali determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio s insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logic giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero (Cort Cost., 13.6. 2000, n.186), al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pretidente