Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna ha integralme confermato la sentenza, emessa dal giudice di prime cure, di condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. art. 186-bis, comma 1, lett. C), d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poi circolava in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di essere conducente che esercita atti di trasporto cose.
Il ricorso poggia su due motivi di ricorso, con cui si censura violazione di leg ordine al diniego delle generiche e, in generale, al trattamento punitivo; in secondo luogo deduce vizio motivazionale con riferimento alla conferma della sospensione della patente di guida per anni uno e alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità.
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché riproducono profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi congruamente dalla Cori:e del merito.
2.1 La Corte territoriale, infatti, ai fini del diniego delle generiche, valorizza tal sintomatici di gravità della condotta e, pertanto, ostativi al riconoscimento dei benefici di rappresentati dalla condotta potenzialmente pericolosa per altri utenti della strada e dalla qu di autotrasportatore dell’imputato, nonché dai precedenti penali a lui ascritti, di cui uno spec per tali ragioni, la Corte territoriale rileva che il comportamento processuale non abbia emergere una valenza positiva tale da annullare il disvalore insito nella condotta.
È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per l concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22 settembre 2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congru vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuat riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004, n. 26908, Rv. 229298
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia i giudici di primo grado della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla condotta pericolosa tenuta dall’imputat dall’aggravante della sua qualifica di autotrasportatore non possano trarsi elementi favorevol riconoscimento della prevalenza delle generiche (p.2).
2.2. Quanto allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e alla iscrizione della condann casellario giudiziario, la Corte territoriale ha già replicato che l’imputato abbia già frui sanzione sostitutiva, con sentenza divenuta irrevocabile, non potendo essergli nuovamente concessa (p.2), mentre la seconda censura è improponibile in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle Ammende, di euro tremila.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensos – t
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