Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40469 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME ;
lette le conclusioni del procuratore g enerale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione del patente di guida e l’adozione dei conse g uenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), codice strada con l’aggravante di cui al comma 2 -sexies, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari ad almeno 1,61 g/1 orario notturno (in Bergamo il 23/11/2019), con la sanzione amministrativa accessoria de sospensione della patente di guida per anni uno.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Cort d’appello di Brescia, deducendo inosservanza della legge penale per avere il giudice applic la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misu minima di anni uno senza operare il raddoppio della stessa, stante la non confiscabilità veicolo, siccome di proprietà di terzi, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti 23/11/2019.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositat conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sen impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione dell patente di guida e l’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620, comma lett. I), cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
Con la sentenza impugnata, il giudice non ha correttamente disposto la confisca de mezzo, pur prevista dalla legge, trattandosi di bene di proprietà di terzi (vedi ver accertamenti urgenti del 23/11/2019 indicato dal ricorrente, nel quale si dà atto che il è di proprietà di tale COGNOME NOME) e ha applicato la misura della sospensione del patente di guida, senza tuttavia operare il raddoppio previsto dal comma 2 /lett. c),della norma citata. Nella specie, il ricorrente ha indicato elementi probatori (annotazione di 23/11/2019) utili ai fini della verifica della sanzione applicabile e della autosuffic ricorso, dai quali emerge che non poteva disporsi la confisca, stante l’appartenenza del vei a terzif pertanto, nell’applicare la sanzione della sospensione della patente di guida, il avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui al terzo periodo del comma lett. c) della no in esame.
Una volta rilevata la violazione di legge denunciata, va precisato che la sentenza essere annullata senza rinvio, potendosi procedere in questa sede alla rideterminazione del durata della sanzione amministrativa accessoria, in linea con i criteri individuati dal giu merito (minimo edittale di anni uno), trovando applicazione il disposto di cui all’art. 6 lett. I), cod. proc. pen., la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum (sez. 4 n. 18121 del 18/03/2015, Rv. 263440): l’adozione della statuizione, infatti, non necessita giudizio di merito che involge accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, del estranei a questo giudizio, la misura legale, pari ad anni due, derivando diretta dall’applicazione del raddoppio indicato dalla norma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso raddoppio della durata del sospensione della patente di guida di COGNOME NOME, durata che ridetermina in anni due. Deciso il 13 settembre 2023