Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39534 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39534 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TOLMEZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Min . COGNOME ro, in persona del Sostìt1 3 rocuratore NOME COGNOME che ha conci COGNOME chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) e 2-sexies decreto legislativo 285 del 1992, per avere circolato alla guida dell’autovettura Opel in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le 22,00 e prima delle ore 7,00. Fatto commesso il 15 agosto 2017.
Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore articolando i seguenti motivi di doglianza.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di eccepita nullità del verbale di accertamento; violazione dell’articolo 379, comma 2, del regolamento di attuazione del codice della strada.
II) Contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto alle risultanze istruttorie in atti con particolare riferimento alla testimonian resa dall’Agente di Polizia COGNOME (pagina 10 del verbale delle trascrizioni dell’udienza 4 aprile 2019), che ha confermato l’assenza del rifiuto del ricorrente a sottoporsi alla seconda misurazione.
Secondo il Tribunale di prime cure, la cui motivazione è stata condivisa anche dalla Corte d’appello, la condotta dell’imputato COGNOME NOME è valsa ad integrare il reato contestato nonostante la querela di falso presentata personalmente dallo stesso all’udienza del 18 dicembre 2018 avverso il verbale di accertamenti urgenti, ex articolo 353, comma 3, cod. proc. pen., datato 15 agosto 2017. La Corte di merito ha ritenuto che sarebbe stata in ogni caso sufficiente la prima misurazione a stabilire in modo legale e affidabile l’asserito tasso alcolernico in atto, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dai Pubblici Ufficiali in merito al presunt rifiuto di sottoporsi alla seconda misurazione.
Secondo la Corte d’appello vi sarebbero state concordi dichiarazioni testimoniali degli operanti di polizia, i quali hanno dato conto che COGNOME rifiutò di sottoporsi alla seconda prova. Eppure il teste COGNOME, Agente di P.G. intervenuto all’accertamento, come si desume dalla pagina 10 del verbale di trascrizioni, contraddicendo i suoi colleghi sul punto, ha espressamente dichiarato che uno dei verbali è stato lasciato in bianco, nell’altro verbale è stato indicato che non si provvedeva alla seconda misurazione, senza alcuna precisazione in ordine al rifiuto.
Pertanto, non può ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la circostanza che COGNOME NOME si sia volontariamente rifiutato di sottoporsi alla seconda misurazione.
Ulteriore COGNOME aspetto COGNOME censurabile COGNOME della COGNOME sentenza COGNOME riguarda COGNOME la considerazione dell’avvenuta compilazione postuma del verbale di accertamenti urgenti.
La Corte di merito, pur ammettendo le rilevanti difformità tra i due verbali, ha ritenuto che tale aspetto non fosse idoneo a determinare l’eccepita nullità o inutilizzabilità dell’accertamento.
I giudici, relegando la circostanza a mero inadempimento, non suscettibile di incidere sulla validità o utilizzabilità dell’atto, sta tassatività delle nullità, è incorsa in un gravissimo errore. Occorre rimarcare che nel compiere l’atto la polizia giudiziaria ha l’obbligo – ex articolo 357 cod. proc. pen. – di annotare tutte le attività svolte e di redigere verbale. verbale, ex art. 366 cod. proc. pen., va poi depositato nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarlo ed estrarre copia.
Non è corretto richiamare, a fronte dell’unica misurazione effettuata, non per rifiuto opposto del ricorrente, la presenza di elementi riguardanti la sintomatologia riferita dagli agenti intervenuti sul posto. Tali element possono essere indicativi del fatto che la persona controllata avesse assunto sostanze alcoliche, ma non è dimostrativa del tasso alcolemico.
Numerose sono le difformità rilevate tra i due verbali oggetto di denuncia di falso (nel verbale consegnato al ricorrente la seconda riga della tabella relativa agli accertamenti alcolemici risulta non completa e lasciata in bianco, mentre nel verbale prodotto dal pubblico ministero la predetta riga risulta compilata con la dicitura: “non effettuato causa rifiuto vedasi annotazione allegata”; nel verbale consegnato al signor COGNOME nella parte dedicata alle “note” non viene riportato il numero dello scontrino che risulta, invece, nella copia presentata dal pubblico ministero; nel solo verbale prodotto dal pubblico ministero è presente la dicitura “l’accertamento è stato eseguito mediante apparecchiatura etilometro, debitamente regolarmente omologata, marca “alcoltest” modello “TARGA_VEICOLO“, matricola “NUMERO_DOCUMENTO” ed eseguito con un intervallo di tempo di almeno 5 minuti; nel verbale consegnato al signor COGNOME, nella parte finale, non è stata indicata l’ora di chiusura). Le predette difformità, rilevabili ictu ocu/i, sono state confermate all’esito dell’istruttoria dibattimentale ed integrano nullità non sanabi nemmeno a seguito della successiva relazione di servizio compilata dagli agenti accertatori in un secondo momento.
Sulla base di questi elementi La Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere nullo l’accertamento irripetibile compiuto per inosservanza delle disposizioni previste per garantire l’assistenza dell’imputato. Il COGNOME, così come ha rappresentato nella denuncia-querela di falso sporta in udienza, ha confermato di non essersi mai rifiutato di sottoporsi ad una seconda misurazione. Gli Agenti, dopo essersi accorti delle mancanze che avrebbero inficiato l’esito dell’alcoltest eseguito, hanno completato il verbale in u secondo momento, come dagli stessi riferito, non alla presenza del ricorrente, aggiungendo il suo asserito rifiuto a sottoporsi alla seconda misurazione, le caratteristiche tecniche dell’alcoltest utilizzato, il numero de primo scontrino e l’ora di chiusura del verbale.
Partendo da corrette premesse, il fatto, in assenza di una doppia misurazione ed in mancanza di prove riguardanti manifestazioni eclatanti di ebbrezza, avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie meno grave. L’esame alcolennico non costituisce una prova legale e non può avere rilievo qualora sia stato condotto con una sola misurazione senza prescritta ripetizione della stessa, come previsto dal codice della strada. La circostanza che non sia stato possibile effettuare la seconda prova per ragioni non riconducibili al rifiuto opposto dal ricorrente, impone di ravvisare a caric dell’imputato il solo l’illecito amministrativo.
A norma dell’articolo 379, comma 2, del regolamento di attuazione del codice della strada la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e con il principio del favor rei.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La difesa deduce, con il primo motivo, la nullità o inutilizzabilità de verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen., per essere il documento prodotto dal P.M. difforme da quello rilasciato in copia all’imputato. Nel documento consegnato al ricorrente, tra le altre indicazioni mancanti, non vi sarebbe la dicitura che il secondo controllo con Vetilometro sarebbe avvenuto in ragione del rifiuto di COGNOME.
Da tanto discenderebbe l’erroneo giudizio di responsabilità pronunciato dai giudici di merito, che avrebbero adottato la decisione in contrasto con l’art. 379, comma 2, Reg. esec. e att. cod. strada, che
richiede che la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza debba risultare da almeno due misurazioni concordanti.
La ragione di doglianza è destituita di fondamento.
Il difensore, invero, indugia nell’evidenziare come le discrepanze tra il verbale consegnato a COGNOME e quello prodotto in atti dal P.M. comporti la nullità dell’accertamento per falsità del verbale medesimo, senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni illustrate in sentenza.
La questione della falsità del verbale è stata risolta incidentalmente dai giudici di merito (Sez. 6, n. 26026 del 22/03/2018 Ud. (dep. 07/06/2018 ) Rv. 273415 – 01:”Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso”).
La Corte di appello, come aveva già evidenziato il primo giudice, ha rappresentato che le difformità rilevate dalla difesa dell’imputato hanno trovato giustificazione alla luce della testimonianza del teste qualificato COGNOME, il quale ha spiegato come la copia consegnata all’imputato fosse incompleta. Rientrati in caserma, i verbalizzanti componenti la pattuglia, avvedutisi della incompletezza, provvidero a redigere un’annotazione di servizio contenente le circostanze omesse.
La questione, pertanto, refluisce nella valutazione dell’attendibilità del teste, non suscettibile di verifica in sede di legittimità se adeguatamente motivata – come nella specie – con riferimento alle ragioni delle omissioni nella redazione del verbale.
La ritenuta credibilità del teste, argomentata in modo puntuale, ha indotto i giudici di merito ad escludere la nullità dell’atto (cfr. in argomen Sez. 5 n. 25799 del 12/12/2015, Rv. 267260: “L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità o d inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione”).
2. Il secondo motivo di ricorso è versato in fatto, poiché sollecita una rivisitazione probatoria del materiale istruttorio a fronte di una motivazione
priva di contraddizioni e aporie logiche.
La sussistenza del “rifiuto” può dare luogo alla rilevanza penale di un solo accertamento positivo ove sia accompagnato, come nel presente caso, da elementi sintomatici .
La difesa non offre una critica argomentata al ragionamento probatorio della Corte che ha, in conformità dell’orientamento richiamato, ritenuto provato lo stato di ebrezza non solo in virtù della prima verifica alcolimetrica, ma anche di ulteriori circostanze, quali il valore elevato del primo accertamento e la sintomatologia riscontrata dai militari, in coerenza con i principi ermeneutici in materia (in argomento si veda anche e Sez. 4 n. 4633 del 04/12/2019, Rv. 278291).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile NOME COGNOME in questo giudizio di legittimità liquidate in euro tremila oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 28 giugno 2023