Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39457 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 novembre 2022
nel procedimento penale promosso nei confronti di
NOME COGNOME nato a Salerni il DATA_NASCITA.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell sentenza impugnata;
lette le note e le conclusioni trasmesse dalla difesa dell’imputato, che ha ch la conferma della decisione impugnata;
lette le conclusioni della difesa della parte civile, COGNOME NOME COGNOME nella qualità, che ha concluso in linea con il ricorso della parte pubblica.
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palerm accogliendo il gravarne proposto dal difensore di NOME , condannato dal Tribunale di Marsala in primo grado alla pena ritenuta di giustizia e al risarcime del danno arrecato alla parte civile perché ritenuto responsabile del reato di all’art 571 cod. pen. commesso nei confronti del figlio NOME NOME , ha mandato assolto l’imputato per la ritenuta insussistenza del dolo.
2.In COGNOME particolare, COGNOME incontroversa COGNOME la COGNOME condotta COGNOME materiale COGNOME descritta dall’imputazione ( l’aggressione realizzata ai danni del figlio, attinto da due sc al viso e afferrato per il collo dal padre, tanto da subire una lesione d petecchiale di circa 4 cm nella zona collo anteriore, dopo che questi si allontanato dalla comunità di Salemi, dove sì trovava con la madre, ivi ricovera per recarsi dai nonni paterni senza prima avvertire i genitori), anche in relaz alla sproporzione tra l’intervento correttivo adottato e l’intento educ perseguito, la Corte del merito, facendo leva sul carattere del ragazzo, incap di esercitare un “unisoneautocontrollo” e sulla forte preoccupazione vissuta d padre in ragione dell’allontanamento del figlio dalla comunità, ha ricondotto condotta ad una azione istintiva ed estemporanea, frutto della incapacità dominare l’ansia per il pericolo corso dal figlio piuttosto che dominata da intenzione di realizzare una condotta abusiva nei termini considerati da fattispecie contestata.
Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Sul primo versante, per aver la Corte del merito valorizzato le motivazioni poste a fondamento della condott violenta riscontrata, aspetto del tutto irrilevante rispetto alla configurabil dolo; sotto il secondo versante per aver dato per incontroverso lo stato di ans preoccupazione all’uopo apprezzato, non altrimenti confermato, anche in ragione della modesta verosimiglianza logica del dato (l’azione è stata realizzata quando ragazzo si trovava già da tempo in un ambiente protetto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con la sentenza gravata da ricorso la Corte di appello ha ribaltato condanna resa dal Tribunale senza mettere in discussione ed anzi confermando i cardini oggettivi del giudizio di responsabilità reso in primo grado avuto rigua all’aggressione violenta realizzata dal prevenuto, alle lesioni apportate persona offesa e soprattutto alla contestualizzazione delle condotte rispett comportamento del figlio nonché alla sproporzione dell’atto connotato da violenza. Piuttosto, è stato escluso il dolo dell’ipotesi di reato contestata al
valorizzando lo stato di ansia dell’imputato nel compiere l’azione illecita, ( determinato dalla preoccupazione per la sorte del figlio, sottrattosi alla sf controllo della madre.
Ora, anche a voler trascurare il profilo afferente alla prova di tale stato avrebbe trovato unicamente conforto nelle dichiarazioni della moglie richiamate dalla decisione appellata) e quello correlato alla stessa logicità della conclu che se ne è tratta (atteso che pacificamente l’azione contestata è stata reali quando il ragazzo aveva già da tempo comunicato di essersi recato presso l’abitazione dei nonni paterni, così da neutralizzare l’immediatezza della rife preoccupazione), assume, invece, rilievo dirimente l’aspetto relativo alla avven valorizzazione, a sostegno della ritenuta insussistenza del dolo, dello stat alterazione emotiva in cui assertivamente versava il prevenuto.
E’ infatti nota, secondo le costanti indicazioni interpretative sul tema res questa Corte, l’irrilevanza degli stati emotivi e passionali ai finì della suss del dolo e della imputabilità, alla luce della disposizione dì cui all’art.90 cod Le alterazioni emotive, infatti, finiscono per assumere rilievo, ai dell’imputabilità, a condizione che si inseriscano eccezionalmente in un quadro p ampio di “infermità”, tale per consistenza, intensità e gravità da inci concretamente sulla capacità di intendere e di volere (Sez. 5, sentenza n. 98 del 16/01/2013, Rv. 255226; Sez. 2, sentenza n. 3707 del 21/05/1975, dep. 18/03/1976, Rv. 132843). E la disposizione dell’art. 90 c.p. , vietando di valu gli stati emotivi o passionali ai fini della imputabilità, non consente neppu riprenderli in esame nell’ambito dell’art. 42 c.p. come causa di esclusione de colpevolezza (Cass. Pen. Sez. 1, 739/1972, Rv. 122473, ripresa in motivazione da Sez. 6, n. 36356 del 22/9/2010), potendo gli stessi essere unicamente apprezzat se del caso, sul piano della modulazione della pena.
Da qui l’inconferenza del giudpo speso sul dolo a sostegno della assoluzione resa in appello e la consM necessità di un nuovo giudizio sul punt rimesso al giudice del rinvio, al quale si rimette anche l’eventuale determinazi e liquidazione delle spese difensive affrontate in questo grado dalla parte civi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 07/07/2023.