Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48680 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48680 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato che il ricorrente NOME denuncia violazione di legge poiché la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’errore previsto dall’art.47 cod. pen., con riferimento al suo possesso di una bomboletta ‘spray’ contenente liquido urticante;
Rilevato che, il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente ‘spray’ a base di “oleoresin capsicum” (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della ‘res’ a finalità illecita (considerato anche il contemporaneo possesso di un grimaldello ad ‘L’ con due punte da parte dell’imputato) è del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico, con la conseguente esclusione dell’invocato errore, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai fornito giustificazioni in ordine al possesso della citata bomboletta (Sez. 2 , Sentenza n. 14608 del 14/03/2023, Rv. 284404 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorrente sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.
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