Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27401 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Carapelle (Fg) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell sentenza;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ch ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9/2/2022 dal Tribunale di Macerata, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui al capo 3), limitatamente ai fatti riguardant “RAGIONE_SOCIALE“, rideterminando la pena a suo carico quanto ai delit
di cui ai capi 1), 2) e 3), relativi a violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 confermava la decisione quanto alla coimputata NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo al delitto di cui all’art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, la colpevolezza sarebbe stata confermata pur in assenza di qualunque verifica sui conti correnti bancari della società e di accessi sul posto, invero necessari per accertare lo stato e l’attività della cooperativa. Il ricorrente, peraltro, non avrebbe mai avuto disponibilità della documentazione societaria, così da non poter presentare una dichiarazione corretta. Con riguardo, poi, al delitto di cui all’art. 5, decreto citato, si ribadis che non sarebbe stato compiuto alcun accertamento, e che lo spesometro – preso a base di calcolo dalla sentenza – non potrebbe costituire prova del reato;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 10, d. Igs. n. 74 del 2000. Il ricorrente avrebbe ricoperto nella società un ruolo meramente formale, che di per sé non dimostrerebbe alcuna colpevolezza, espressione di dolo specifico;
inosservanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all’art. 10, decreto citato. La sentenza avrebbe ritenuto normale che l’imputato disponesse della documentazione societaria, in quanto legale rappresentante dell’ente; questo assunto, tuttavia, sarebbe sprovvisto di prova, e lo stesso ricorrente avrebbe dichiarato di non aver mai avuto disponibilità di tale documentazione, rimasta presso altri soggetti;
si contesta, infine, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato con riguardo al reato di cui all’art. 4, d. Igs. n. 7 del 2000 (capo 1).
In ordine al capo 2) – con oggetto la violazione dell’art. 5, stesso decreto, quanto alla “RAGIONE_SOCIALE” – non può essere accolta la censura secondo cui la colpevolezza del ricorrente sarebbe stata affermata soltanto in forza del cd. “spesometro” e in assenza di qualunque accertamento con riguardo all’effettiva attività economica svolta dall’ente.
4.1. Le sentenze di merito, da leggere in termini “sinergici” alla luce della cd. doppia conforme, hanno infatti affermato – con motivazione del tutto solida e priva di vizi – che le omesse dichiarazioni per l’anno 2011 erano state provate verificando l’elenco delle operazioni commerciali tenute dall’ente con una pluralità di clienti operanti sul territorio nazionale; a questi soggetti, dunque, erano stati inviati questionari che corrispondevano all’applicativo “spesometro integrato”, così
riscontrando non solo l’esistenza, ma anche la consistenza dei rapporti commerciali intrattenuti, in modo da consentire l’accertamento del reato e il superamento della relativa soglia di punibilità.
4.2. Ebbene, il ricorso non si confronta affatto con questa motivazione, non ne cita neppure un passo, così da dover essere dichiarato inammissibile sul punto.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo al capo 3), con oggetto il delitto di cui all’art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 quanto alla “RAGIONE_SOCIALE” ed alla “RAGIONE_SOCIALE“.
5.1. La tesi sostenuta nel ricorso, infatti, si muove lungo una inammissibile linea di fatto, non consentita in questa sede di legittimità, peraltro limitandosi a richiamare le parole del ricorrente secondo cui lo stesso non avrebbe mai avuto la disponibilità delle scritture contabili, così da non poter essere chiamato a rispondere del reato.
5.2. Neppure una considerazione, dunque, quanto agli argomenti spesi dai Giudici del merito, che hanno evidenziato che i riscontrati rapporti commerciali con numerosi soggetti, in uno con la documentazione prodotta da questi a conferma delle relazioni intercorse con le società riferibili al ricorrente, costituivano argomento del tutto adeguato a ritenere istituita la documentazione contabile, così come provata la successiva condotta di occultamento o distruzione, sostenuta dal necessario dolo specifico. La Corte di appello, sul punto, ha peraltro sottolineato che le dichiarazioni del COGNOME circa la mancata ricezione della documentazione risultavano prive di qualunque riscontro e meramente asserite, non potendo, pertanto, costituire argomento sufficiente a superare le solide evidenze di segno contrario appena richiamate.
In ordine agli stessi reati, di seguito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche laddove contesta che il NOME sarebbe stato condannato pur rivestendo un ruolo meramente formale: la doglianza, infatti, si limita a richiamare giurisprudenza sul punto, sostenendo – con argomento del tutto generico – che “il semplice fatto di aver assunto la qualifica di legale rappresentante non avvalora la tesi della colpevolezza difettando espressamente il dolo specifico”.
6.1. Neppure una considerazione, dunque, è svolta con riguardo alle parti delle sentenze che hanno adeguatamente motivato sul punto, così da imporsi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche in parte qua.
Per contro, l’impugnazione risulta fondata con riguardo al capo 1) della rubrica, relativo all’art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000. A fronte di una espressa censura che lamentava l’insufficienza del riferimento al solo “spesometro”, quale fonte di responsabilità, la Corte di appello ha reso una motivazione priva di un effettivo contenuto, limitandosi a sostenere – senza ulteriori considerazioni – che la tesi non poteva essere accolta “anche in relazione alle imponenti risultanze positive per
tale via ottenute, che lasciano confinato nell’alveo dell’assolutamente irragionevole qualunque dubbio in merito”.
La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 4 citato; nel resto, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il cogliere estensore
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