Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3086 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato il 02/02/1957 a Taviano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 24/04/2024; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per procedere ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Lecce (Ufficio Misure di prevenzione) con ordinanza del 24 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 6 maggio) ha rigettato l’istanza presentata dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE con la quale si era richiesta la restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore/collaboratore dell’amministratore giudiziario, in ragione dell’intervenuta revoca del sequestro in forza della quale dette spese dovevano essere poste a carico dell’erario.
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Avverso tale provvedimento il legale rappresentante della società ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce violazione di legge in relazione alla mancata considerazione che ai sensi degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011 le spese in oggetto – finalizzate all’esecuzione della misura del sequestro – dovevano essere ripetute dalla società in quanto, come peraltro ritenuto dal Tribunale di Lecce in un procedimento strettamente connesso con quello in oggetto, la ragione delle stesse era venuta meno per l’intervenuta revoca del vincolo reale.
Preliminare è risoluzione della questione evidenziata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta ove si è sostenuto che la Cassazione non è competente in via immediata per l’impugnazione che concerne profili relativi alle spese di custodia e gestione di bene sequestrato nell’ambito di procedura di prevenzione.
Invero, secondo il Requirente di legittimità alle questioni relative a dette spese deve applicarsi la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.; in base a tale disciplina il giudice dell’esecuzione procede senza la celebrazione di camera di consiglio e con ordinanza de plano avverso la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti al medesimo giudice che procede con le forme ordinarie dell’incidente di esecuzione (art. 666 cod. proc. pen.), previa fissazione dell’udienza.
Si GLYPH è GLYPH precisato GLYPH al GLYPH riguardo GLYPH (Sez. GLYPH 4, GLYPH n. GLYPH 1887 del 22/11/1994, COGNOME, Rv. 201005 – 01) che solo l’ordinanza emessa all’esito della procedura partecipata è impugnabile tramite ricorso per cassazione, dal momento che «il provvedimento in materia di liquidazione delle spese di custodia di un bene sequestrato non è direttamente impugnabile in cassazione ma è opponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente di esecuzione ex artt. 665, 666, 667, comma quarto, cod. proc. pen.».
Peraltro, la giurisprudenza aveva ritenuto che il decreto del Tribunale che provvede in ordine alle spese della procedura di prevenzione fosse soggetto a impugnazione dinanzi alla Corte di appello, in base alla regola generale di cui all’art. 10 d.lgs. n. 159 e in conformità all’orientamento di legittimità – precedente all’introduzione del codice delle leggi antimafia – secondo cui «nella categoria dei provvedimenti vertenti in tema di liquidazione e di rimborso delle spese relative a sequestro disposto a norma dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) rientrano anche le decisioni riguardanti l’individuazione del soggetto a carico del quale sono posti i predetti oneri, sicché anche queste ultime, analogamente ai primi sono impugnabili con ricorso in appello» (Sez. 1, 4948 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 208510 – 01). Si era infatti sostenuto che «in tema di misure di prevenzione, la competenza del tribunale, e
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della Corte di appello, individuata dall’art. 4, commi 2 ed 8, della legge 24.12.1956, n,1423, ha carattere esclusivo e funzionale anche in ordine a tutti i provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati e alle questioni direttamente connesse, quali quelle relative alle spese, che non seguono pertanto la disciplina dettata in generale per le spese del procedimento dall’art. 695 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di imputazione del compenso spettante all’amministratore di beni sottoposti a sequestro poi revocato)» (Sez. 1, n. 4956 del 12/10/1998, COGNOME, Rv. 212126 01)
L’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha stabilito, al comma 5, che avverso l’ordinanza adottata dal collegio in camera di consiglio (instaurata a seguito di reclamo contro l’attestazione di regolarità del conto da parte del giudice delegato) è “ammesso ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione”. Al riguardo, si è recentemente precisato (Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 – 01) che «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, l’inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall’art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’approvazione del rendiconto della gestione costituisce violazione di legge e, pertanto, può formare oggetto di ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione sul rilievo che il giudice delegato, in violazione del diritto al contraddittorio, non aveva fissato l’udienza dinanzi al collegio, nonostante le numerose contestazioni sollevate dagli interessati)».
Inoltre, «il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti e il saldo» (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281364 – 01).
Ciò premesso, rileva il Collegio che la suindicata disciplina ha ad oggetto l’impugnazione del rendiconto mentre nel caso di specie la società ricorrente censura profili diversi, relativi alla decisione del Tribunale della prevenzione in ordine alla richiesta di restituzione di compensi liquidati ad un collaboratore dell’amministratore giudiziario della procedura. Profili rientranti, dunque, nell’ambito dell’esecuzione del provvedimento.
Da ciò deriva che l’ordinanza adottata dal Tribunale non è immediatamente ricorribile in Cassazione. Tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che nella specie l’ordinanza impugnata è stata emessa all’esito di un’udienza caratterizzata da un contraddittorio pieno. Infatti, in tal caso non può comunque omettersi la fase dell’opposizione, in quanto deve ritenersi ammissibile, ai sensi
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dell’art. 111 Cost. (trattandosi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritti soggettivi), il ricorso per cassazio solo quando lo stesso è avverso il provvedimento o che pronunci in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale che ha deciso sulla liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario e dei suoi coadiutori, nominati nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia (v. Sez. 6, ord. n. 992 del 19/03/1998, COGNOME Rv. 211787; Sez. 6, ord. n. 1282 del 14/04/1999, COGNOME, Rv. 213372 – 01).
Pertanto, il presente ricorso per cassazione – erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen. – deve, per i principi della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, essere riqualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (da ultimo, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023 – dep. 24/01/2024, Quarto, Rv. 285720 – 01).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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