Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18576 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il 07/01/1988 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che il 28 ottobre 2024 gli ha confermato la condanna per il reato di rapina aggravata dall’uso dell’arma e dalla recidiva specifica escludendo l’aggravante della minorata difesa, mantenendo il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ritenute, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Lamenta il ricorrente violazione dell’articolo 592 codice procedura penale in relazione alla condanna alle ulteriori spese processuali. Sostiene che non vi è
stata totale soccombenza poiché la Corte fiorentina ha accolto il terzo motivo di appello escludendo l’aggravante della minorata difesa con conferma del giudizio di
bilanciamento e del trattamento sanzionatorio.
3. Fondato è il motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha accolto il motivo d’appello relativo alla esclusione dell’aggravante della minorata difesa e,
dunque, ai sensi dell’art. 592 c.p.p. l’imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali. Va infatti ribadito come il giudice di appello
che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato non possa contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale
condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al totale rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (ex multis:
Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004; Rv. 230294 Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017
Rv. 271426 – 01).
Limitatamente a tale statuizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la stessa deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, condanna che elimina.
Così deciso il 6 febbraio 2025 elatore GLYPH Il Con igliere
La Presidente