Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18619 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Barcellona Pozzo di Gotto il 25/6/1968, parte civile costituita nel proc. a carico di COGNOME n. a Fondachelli Fantina il 29/4/1963
avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 13/1/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore della costituita parte civile, con rinvio al giudice civile competente in grado d’appello;
lette le conclusioni scritte con allegata nota spese rassegnate dal difensore della parte civile ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di giudice d’appello riformava la decisione del locale giudice di pace, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del delitto di pascolo abusivo aggravato e continuato, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, dichiarando l’estinzione dell’illecito per maturata prescrizione con conferma delle statuizioni civili e compensazione delle spese processuali.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile NOME COGNOME a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto con unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 541 cod.proc.pen. e 91 cod. proc.civ. con riguardo alle spese relative all’azione civile e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta compensazione sull’assunto della non integrale soccombenza dell’imputato.
Il difensore lamenta che il Tribunale, pur avendo rigettato tutte le doglianze difensive in punto di responsabilità dell’imputato appellante e confermato le statuizioni risarcitorie adottate in primo grado, ha ritenuto di compensare le spese sulla base dell’erroneo assunto circa la ‘non integrale soccombenza’ del Da COGNOME, all’uopo valorizzando la rilevata prescrizione del reato. Aggiunge che l’accertata causa estintiva è idonea ad impedire la condanna al pagamento delle spese del procedimento ma non delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita alla luce di quanto previsto dall’art. 541 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Il Tribunale di Messina, dopo aver scrutinato tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa del COGNOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di pace, li ha ritenuti infondati e ha emesso declaratoria di prescrizione del reato contestato, confermando le statuizioni civili. Ha, tuttavia, ritenuto di non poter procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile sull’assunto della non integrale soccombenza dell’appellante. La tesi non può essere condivisa.
1.1 L’art. 541, comma 1, codice di rito prevede che con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno ‘il giudice condanna l’imputato…al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale’.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282441 – 01; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, P.G. e altri in proc. COGNOME e altri, Rv 267317 – 01; Sez. 2, n. 3186 dell’11/12/2012, dep.
22/1/2013, Montagna, Rv. 254448 – 01; v. anche Sez. 6, n. 31744 del 22/5/2003, Cosma, Rv. 225928-01). Infatti, la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell’azione civile, mentre è legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273079 – 01; n. 44777 del 02/10/2007, COGNOME, Rv. 238660 – 01 in coerenza con i principi già affermati da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207946 – 01).
Nella specie la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la decisione di primo grado integralmente condivisibile nel merito, così di fatto escludendo qualsiasi profilo di soccombenza dell’accusa privata, ha contraddittoriamente concluso per una soccombenza ‘non integrale’ senza spiegarne le ragioni e senza ostendere eventuali, ulteriori ‘giusti motivi’ idonei a fondare l’operata compensazione che, quantunque espressione di un potere discrezionale del giudice, richiede il sostegno di congrua motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa l’intervenuta costituzione di parte civile in epoca antecedente il 30/12/2022, data di entrata in vigore dell’art. 573, comma 1 bis, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01), la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado d’appello, al quale è demandata anche la regolazione delle spese per l’odierno grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025