Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 26412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
nel procedimento pendente a carico di NOME COGNOME nato a Priverno il 28/03/1980
e
NOME COGNOME nato a Vimercate il 09/10/1971 avverso la sentenza del 41/07/2023 della Corte di Cassazione Roma visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 ottobre 2024 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOMEe condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e, di seguito, ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita.
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Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10 ottobre 2024 , relativamente al ricorso n. 18238/2024 di R.G., si legge, tuttavia, «Condanna,
inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa ».
Con tale disposto il Collegio è incorso, con evidenza, in errore materiale – relativo al numero degli imputati, entrambi, condannati in via definitiva, tenuti alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile-, mero lapsus calami
nella trascrizione del provvedimento, non coincidente in parte qua
con quanto questo Giudice ha realmente disposto, errore rilevabile, di ufficio, in ogni momento e senza formalità, ed emendabile con procedura
de plano.
Deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore come da dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10/10/2024, sul ricorso n. 18238/2024 di R.G., nel senso che,
ove è scritto “Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa”, deve leggersi “Condanna, inoltre, gli imputati alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025
La Cons. est.
Il Presidente