Spese Processuali Parte Civile: Partecipazione Attiva in Udienza è Necessaria
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo al diritto al rimborso delle spese processuali parte civile nel giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che la semplice presentazione di conclusioni e nota spese non è sufficiente a garantirne la liquidazione se non vi è una partecipazione attiva alla discussione orale in udienza. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il difensore di una parte civile in un procedimento penale aveva presentato un’istanza per la correzione di un errore materiale in una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Tale sentenza, pur avendo rigettato il ricorso dell’imputato e condannandolo a rifondere le spese legali in solido con una compagnia assicurativa, aveva omesso di liquidare le spese specifiche sostenute dalla sua assistita.
Secondo il ricorrente, l’omissione costituiva un errore materiale, poiché egli aveva regolarmente depositato, tramite posta elettronica, sia le conclusioni scritte sia la nota spese, chiedendo la condanna dell’imputato al relativo pagamento.
La Decisione della Cassazione sulle spese processuali parte civile
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, affermando che non vi era alcun errore materiale da correggere. La Corte ha stabilito che la precedente sentenza era, in realtà, perfettamente corretta e in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il semplice deposito di atti e la partecipazione effettiva al contraddittorio processuale, soprattutto in un giudizio, come quello di Cassazione, caratterizzato dalla trattazione orale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la decisione di non liquidare le spese non è stata una svista, ma l’applicazione di un principio di diritto consolidato, recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite. Secondo tale principio, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali parte civile è subordinata alla partecipazione attiva di quest’ultima alla discussione in pubblica udienza.
Nel caso specifico, il processo era stato trattato oralmente, come indicato nell’intestazione della sentenza originaria. Tuttavia, la parte civile non era intervenuta nella discussione. Le sue conclusioni e la nota spese erano state depositate “fuori udienza”. Di conseguenza, essendosi limitata a un’attività meramente cartolare senza presenziare e discutere la causa, non aveva maturato il diritto al rimborso delle spese di giudizio. L’omessa statuizione sulle spese non è quindi un errore percettivo o di calcolo, ma una scelta giuridica consapevole e corretta.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per i legali che assistono le parti civili nel processo penale. Per assicurarsi il diritto al rimborso delle spese legali nel giudizio di Cassazione celebrato con rito orale, non è sufficiente depositare scritti difensivi. È indispensabile la presenza fisica in udienza e la partecipazione attiva alla discussione. La sentenza sottolinea il valore della partecipazione effettiva al dibattimento come presupposto per il riconoscimento dei diritti accessori, come appunto la rifusione delle spese processuali. Una mera attività di cancelleria, seppur formalmente corretta, si rivela inefficace a tal fine.
In un giudizio di cassazione con udienza orale, è sufficiente per la parte civile depositare le conclusioni e la nota spese per ottenere la rifusione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il solo deposito di atti in cancelleria non è sufficiente. Per ottenere il rimborso delle spese processuali, la parte civile deve intervenire e partecipare attivamente alla discussione durante la pubblica udienza.
Cosa si intende per ‘errore materiale’ correggibile secondo la Corte?
Un errore materiale è un errore percettivo o di valutazione, come una svista di calcolo o un errore di trascrizione, che non incide sulla sostanza della decisione. L’omessa liquidazione delle spese a una parte civile non partecipante all’udienza orale non è un errore materiale, ma una corretta applicazione di un principio di diritto.
Qual è il principio di diritto applicato dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza?
Il principio stabilisce che, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a depositare una memoria e la nota spese in cancelleria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 42957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Il difensore di COGNOME NOME, parte civile nel procedimento penale a carico di COGNOME NOME, rispetto al quale questa Quarta Sezione della Corte d cassazione ha pronunciato la sentenza n. 1953/2021 – che ha rigettato il ricor dell’imputato e condannato lo stesso alla rifusione, in solido con il responsa civile RAGIONE_SOCIALE, delle spese di giudizio sostenute dalle civili- ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’ar cod. proc. pen. Lamenta che l’anzidetta sentenza abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese processuali supportate dalla parte civile COGNOME che aveva depositato, per il tramite del difensore ed a mezzo di post elettronica, le conclusioni e la nota spese. Chiede pertanto di procede all’integrazione della sentenza nella parte in cui non è stata disposta la cond del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute anche dalla pred parte civile.
L’istanza non è accoglibile. Nessun errore percettivo o di valutazione ha determinato la decisione sul punto la quale ha invece costituito corret applicazione di un consolidato principio di diritto, di recente ribadito dalle Sez Unite (n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 286581 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283118-01; sez. 2, n. 36512 del 16/07/2009, Serio. Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02), a mente del quale, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della part civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese.
Il processo in questione fu trattato oralmente, come evidenzia l’intestazione del sentenza, senza che la parte civile NOME sia intervenuta. Le conclusioni la nota spese, invero, furono depositate fuori udienza, come pure ricorda difensore nella presente istanza che deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Il Preidnte
Rigetta l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME