Spese Processuali Parte Civile: Quando il Rimborso Può Essere Negato?
Nell’ambito di un procedimento penale, la figura della parte civile assume un ruolo cruciale per la tutela dei diritti della persona offesa. Una delle aspettative principali, in caso di esito favorevole, è il recupero delle spese legali sostenute. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un’importante eccezione, spiegando perché le spese processuali parte civile potrebbero non essere rimborsate, anche quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato inammissibile.
Il Fatto: Una Richiesta di Correzione per Spese Omesse
Il caso trae origine da una richiesta di correzione di errore materiale avanzata da una parte civile. In un precedente giudizio, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato. Nonostante questo esito, l’ordinanza non aveva condannato l’imputato a rifondere le spese legali alla parte civile, la quale aveva partecipato attivamente al giudizio depositando una memoria difensiva e una nota spese.
Convinta che si trattasse di una mera dimenticanza, la parte civile ha quindi avviato un nuovo procedimento, chiedendo alla Corte di correggere l’ordinanza e di integrare la condanna al pagamento delle spese.
La Decisione della Corte: Nessun Errore, ma una Precisa Scelta Giuridica
Contrariamente alle aspettative della ricorrente, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di correzione. La decisione si fonda su una distinzione fondamentale: la mancata condanna alle spese non era frutto di un errore materiale, bensì di una precisa e consapevole applicazione di un consolidato principio giurisprudenziale.
Le Motivazioni sulle spese processuali parte civile
La Corte ha spiegato che, nel procedimento per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (disciplinato dall’art. 610, comma 1, del codice di procedura penale), il collegio effettua una valutazione preliminare e semplificata. In questo contesto, l’intervento della parte civile, attraverso una memoria, è utile solo se si limita a evidenziare le ragioni dell’inammissibilità.
Il principio applicato dalla Corte, richiamando un precedente del 2016 (sentenza n. 44280), stabilisce che il rimborso delle spese processuali parte civile non è dovuto quando la memoria difensiva presentata contiene “elementi ultronei”, ovvero argomentazioni che esulano dalla valutazione preliminare di ammissibilità ed entrano nel merito della questione. L’attività difensiva, in tal caso, viene considerata superflua rispetto alle finalità specifiche di quella fase processuale.
Di conseguenza, l’omessa condanna non era una svista, ma una scelta motivata dal fatto che l’attività difensiva della parte civile era andata oltre quanto strettamente necessario. Pertanto, non sussisteva alcun errore materiale da correggere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per le parti civili e i loro difensori. Dimostra che la partecipazione a un giudizio di legittimità, specialmente nella fase di valutazione dell’ammissibilità, deve essere calibrata con attenzione. La presentazione di memorie difensive eccessivamente elaborate, che affrontano il merito della causa anziché concentrarsi sui profili di inammissibilità, può risultare controproducente. Non solo tale attività potrebbe essere considerata superflua dalla Corte, ma potrebbe anche precludere il diritto al rimborso delle spese legali. La decisione sottolinea una sottigliezza procedurale cruciale: nel contesto specifico dell’art. 610 c.p.p., “meno” può essere effettivamente “più” ai fini della liquidazione delle spese processuali parte civile.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese se il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile?
No, non sempre. La Corte di Cassazione può negare il rimborso se la memoria difensiva depositata dalla parte civile contiene elementi “ultronei”, ovvero argomenti che vanno oltre quanto necessario per la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Cosa si intende per memoria difensiva contenente “elementi ultronei”?
Significa che gli argomenti e le difese presentate nel documento vanno oltre lo scopo della fase processuale, che è limitata a verificare il rispetto dei requisiti di legge per l’ammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione.
La mancata condanna al pagamento delle spese è un errore materiale che può essere corretto?
No. Secondo l’ordinanza, se la mancata condanna deriva dall’applicazione del principio sugli “elementi ultronei”, non si tratta di un errore materiale o di una dimenticanza, ma di una scelta giuridica consapevole del collegio giudicante. Di conseguenza, la richiesta di correzione è infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 8394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile
COGNOME COGNOME nata a Camposampiero il 22/12/1978
nel procedimento a carico di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Camposampiero il 16/12/1982
avverso la sentenza del 07/06/2024 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente parte civile ha chiesto la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo omesso di provvedere sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel giudizio conclusosi con ordinanza di inammissibilità (Sez.7, n. 39333 del 07/06/2024). ·
La ricorrente deduce di aver partecipato al giudizio celebrato sul ricorso dell’imputato, depositando memoria difensiva e nota spese.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono manifestamente infondate, posto che l’omessa condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile non è frutto di una mera omissione, dovendosi piuttosto ritenere che si sia fatta applicazione del consolidato principio secondo cui il ricorrente non deve essere condannato alla GLYPH rifusione delle spese GLYPH processuali sostenute dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 gennaio 2025
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