Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46095 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA inoltre: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA DIOMAJUTO NOME COGNOME NOME
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 14/11/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 13/5/2019, che aveva assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli e condannava le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alle spese del giudizio di appello. Evidenziano in proposito di non aver proposto impugnazione avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure, ma di essersi limitati a sollecitare, quali parti civili pubblico ministero a proporre impugnazione; che, dunque, l’unico atto di appello è quello proposto dalla pubblica accusa, che ha recepito le osservazioni contenute nella memoria presentata ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. Richiama sul punto Sezione 3, n. 16492 del 27/11/2020, S., Rv. 281779 – 01, secondo cui la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all’impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall’art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l’assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di “ius superveniens” o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale. Ciò in quanto la parte civile non appellante non può devolvere in cassazione questioni non devolute in appello e sulle quali, di conseguenza, il giudice del gravame non si è espresso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Ed invero, l’appello avverso la sentenza di assoluzione è stato proposto solo dal Pubblico Ministero, non risultando agli atti nessun atto di appello avanzato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, rinvenendosi, invece, una memoria redatta ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen. e presentata al Pubblico Ministero con cui si chiede che la Parte pubblica proponga appello avverso la sentenza di assoluzione di NOME COGNOME.
Del resto, il ricorso in appello proposto dal Pubblico Ministero reca nell’intestazione: “Appello del PM a richiesta della PC – art. 572 c.p.p.” e nella motivazione ritiene condivisibili le argomentazioni esposte nella istanza avanzata dalle parti civili ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen. cui si riporta.
Orbene, l’art. 592 cod. proc. pen. stabilisce che con il provvedimento che
rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione la parte privata che l’ha proposta è condannata al pagamento delle spese processuali. Dunque, la condanna alle spese ha come naturale ed indefettibile presupposto la proposizione del ricorso e certamente non può considerarsi tale – per il principio di tassatività dei mezzi di gravame – la memoria depositata al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen., che ha solo funzione di stimolo.
Le considerazioni svolte, dunque, impongono l’accoglimento dei ricorsi, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali delle parti civili, che devono essere eliminate.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali delle parti civili, spese che elimina.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.