Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1028 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza in data 09/09/2025 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 09/09/2025 con cui il Tribunale di Caltanissetta, dando atto della loro rinuncia all’impugnazione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 29 del decreto legislativo 28/07/1989, n. 272, in quanto i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto disposto dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d’età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di “sentenza di condanna” (art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso (Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, COGNOME, Rv. 229128 – 01).
Il principio di diritto ora enunciato, pur riferito al rigetto dell’impugnazione, deve ritenersi valido anche in relazione alla pronuncia della sua inammissibilità, risultando parimenti applicabili le complessive ragioni di favore per il minore -sotto profili sostanziali e processuali- che sovraintendono alla ratio del citato art. 29 del decreto legislativo n. 272 del 1989.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata in quanto la condanna alle spese Ł
stata pronunciata in violazione di legge.
L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendo sufficiente l’eliminazione della condanna alle spese illegittimamente disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali che elimina.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.