Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8016 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a AGNONE il 22/05/1975
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
SASSONE, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria depositata in data 04/02/2025.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 04/07/2024, ha confermato la sentenza di assoluzione di NOME COGNOME dall’imputazione allo stesso ascritta (art. 646 cod. pen.) emessa dal Tribunale di Fermo in data 22/03/2022 ed appellata dalla parte civile NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME proponendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 592 cod. proc. pen., nonchØ vizio della motivazione perchØ omessa in ordine alle conclusioni presentate e ribadite in sede di contraddittorio scritto con le quali era stata richiesta la condanna alle spese di lite in favore della difesa dell’imputato in applicazione del principio di soccombenza.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice Ł tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand’anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all’art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023, Scrima, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Lala, Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Andora, Rv. 283024-01; Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, COGNOME, Rv. 280901; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, COGNOME, Rv. 284452).
Depone in modo inequivoco per la fondatezza della doglianza della difesa il dato letterale dell’art. 592 cod. proc. pen., che prevede la condanna delle spese processuali del giudizio di impugnazione soltanto della parte privata, e mai di quella pubblica, soccombente, senza eccezioni, ed Ł altresì coerente con l’assetto derivante dall’essere venuto meno, per effetto dell’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il vincolo della solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali, in quanto ciò non può influire sul principio di mantenere l’obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell’impugnazione.
In applicazione del principio di diritto appena richiamato deve, in conclusione, essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa condanna della parte privata soccombente alle spese a norma dell’art. 592 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa condanna della parte privata soccombente alle spese a norma dell’art. 592 cod. proc. pen. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME