Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 27 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di dichiarare estinto il debito relativo alle spese processuali a lui addebitate con la condanna emessa in data 31 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Genova e divenuta irrevocabile in data 16 gennaio 2015, affermando che la declaratoria di estinzione della pena e di ogni effetto penale, pronunciata per l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, non estingue l’onere di pagamento delle spese processuali, trattandosi di una obbligazione civile e non di una pena accessoria;
rilevato che il ricorrente deduce in primo luogo il difetto di competenza del giudice penale, essendo in contestazione non la statuizione penale della condanna alle spese processuali, ma la sussistenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., e in secondo luogo la violazione di legge, in relazione all’art. 47, comma 12, Ord. pen., avendo la Corte di appello negato l’intervenuta estinzione dell’onere di pagamento delle spese processuali, benché queste siano state definite, dalla sentenza n. 98/1998 della Corte costituzionale, una sanzione accessoria alla pena, e benché anche la Corte EDU le qualifichi come sanzioni sostanzialmente penali, essendo non una pena accessoria, bensì un effetto della condanna penale, previsto ex lege, come confermato dalla sua qualificazione come una “sanzione”;
vista la memoria depositata in data 04/10/2025, con cui il ricorrente si rimette a questa Corte per la individuazione della competenza rispetto al giudice civile e ripete il contenuto del ricorso, ribadendo la posizione assunta dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione circa la natura delle spese processuali;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla questione di competenza, dal momento che essendo impugnato, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, un elemento di una sentenza penale, ancora in esecuzione quanto all’adempimento dell’obbligazione direttamente nascente da questa, la competenza a conoscere di tale esecuzione non può che spettare al giudice penale, come stabilito da questa Corte, affermando che «Le questioni afferenti la validità dell’invito al pagamento delle spese di giustizia non appartengono alla competenza della Commissione tributaria ma spettano alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione, che deve pronunciarsi nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. in ogni caso si faccia questione della
sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, anche dopo l’abrogazione dell’art. 695 cod. proc. pen. ad opera del testo unico sulle spese di giustizia, in quanto in tali ipotesi la competenza penale “in executivis” deriva direttamente dal disposto dell’art. 670 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 12472 del 16/01/2007, Rv. 236359; vedi anche Sez. 3, n. 38633 del 09/07/2004, Rv. 230035), ed essendo la decisione apparentemente diversa di Sez. U, n. 491 de129/09/2011, dep. 2012, Pistor, Rv. 251266 relativa all’attribuzione di competenza al giudice civile quando sia in discussione la quantificazione delle spese processuali, e non la sussistenza dell’onere del loro pagamento (così anche Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Rv. 277866);
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla questione relativa al diniego della estinzione della predetta obbligazione, perché in palese contrasto con le norme di legge e con la giurisprudenza di legittimità, che ha esplicitamente affermato che «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un’obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l’esecuzione in caso di concessione all’imputato della sospensione condizionale della pena» (Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Rv.255569; Sez. 5, n. 12214 del 17/02/2022, Rv. 282973), precisando in motivazione che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 98/1998, non ha attribuito all’obbligo di pagamento delle spese processuali la natura di una pena accessoria, piuttosto che di obbligazione civile, ma ne ha solo rilevato la natura personalissima, in quanto partecipe della finalità rieducativa e perciò rinnettibile nei termini previsti dall’art. 56 Ord. pen., e non trasmissibile agl eredi, tanto da collegarla all’obbligo di pagamento delle spese di mantenimento in carcere, a cui l’art. 188, comma 1, cod. pen. attribuisce natura civilistica;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
III Presidente