Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42668 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento riguardante COGNOME NOME, nato ad Argenta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinv
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna – a definizion dell’incidente di esecuzione promosso da NOME COGNOME, teso a contrastar la pretesa erariale al recupero di somme a titolo di spese processuali, in rapp a pregressa sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico – dichiarav la nullità della cartella di pagamento, perché priva di motivazione esplicativa d elementi che avevano condotto alla quantificazione delle predette somme, tenuto conto che l’interessato era tenuto a rispondere, pro-quota, secondo l’art. 535 proc. pen. quale novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, delle spese relat ai soli reati cui la condanna si riferiva.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, denunciando in via assorbente, nell’unico motivo, «difetto di giurisdizione» del giudice penale, sul presupposto che la rela sentenza di condanna non si prestasse ad alcun equivoco in ordine alla corret perímetrazione delle spese processuali e che, conseguentemente, le questioni d mera quantificazione andassero devolute alla cognizione del giudice civile.
Il difensore del condannato, avvocato NOME COGNOME, ha depositato memoria a sostegno della bontà del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, a soluzione di un pregresso contrasto di giurisprudenza, hanno sancito il principio di diritto, secondo cui la domanda soggetto condannato in sede penale – il quale, senza contestazione del tito deduca l’errata quantificazione delle spese processuali, sia quanto al calcolo concreto ammontare delle loro singole voci, sia quanto alla loro pertinenza ai re cui la condanna si riferisce – va proposta al giudice civile nelle f dell’opposizione all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. rilevando, in senso contrario, la natura di sanzione economica accessoria alla pen che le spese processuali rivestono (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012 Pislor, Rv. 251265-01). Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il giudi penale, erroneamente investito, nelle forme dell’incidente di esecuzione, del domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il no
luogo a provvedere sull’istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declar non preclude la riproposizione della domanda al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio, afferman in tema di esecuzione della condanna penale alle spese processuali, che l questioni non coinvolgenti la statuizione di condanna e la sua portata, ma dire a porre in discussione aspetti contabili, o la pertinenza di determinati importi condanna inflitta, vanno prospettate direttamente al giudice civile (Sez. 1, n. del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270-01).
Spetta dunque al giudice dell’esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l’esercizio de di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al signific:ato delle re disposizioni, mentre, per tutte le questioni concernenti l’ammontare delle spe incluse nella cartella di pagamento, l’interessato deve adire il giudice civile forme dell’opposizione all’esecuzione (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo Rv. 277866-01).
Ciò posto, COGNOME, all’esito del giudizio penale di appello e statuizione divenuta definitiva, è stato condannato, per il solo reato di cui al E) di una delle due rubriche imputative, alla pena ritenuta di giustizia pagamento delle spese processuali in relazione al reato stesso.
Con il promosso incidente di esecuzione, il condannato non fa questione intorno all’esistenza e validità del titolo, né sulla portata e sul signific relative disposizioni, che sono del resto chiarissime; solleva invece rilievi quantificazione, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spes anche sotto il profilo del mancato previo contraddittorio su di esse, sia quanto loro pertinenza al reato cui si riferisce la condanna.
Non spettava così al giudice penale prendere cognizione di tali rilie L’ordinanza impugnata deve essere perciò annullata senza rinvio.
Resta ferma la riproponibilità della domanda dinanzi al giudice civil competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara sull’istanza da parte del giudice penale. non luogo a prcFedere t GLYPH ,
Così deciso il 05/07/2023