Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a POGGIO RENATICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna – in veste di Giudice dell’esecuzione – ha dichiarato la nullità della cartella esattorial inerente alla riscossione della somma di euro 208.886,73 per spese processuali, emessa nei confronti di NOME COGNOME, soggetto condannato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 15/01/2018 (passata in giudicato il 09/09/2019) che – in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara – lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e, per l’effett lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, applicandogli anche le relative pene accessorie. La decisione assunta dalla Corte territoriale si fonda, in primo luogo, sulla mancata comunicazione dei decreti di liquidazione, necessaria ai fini della eventuale proposizione della prevista opposizione. La cartella esattoriale, inoltre, non è stata preceduta da alcun atto impositivo adottato in contraddittorio; segnatamente, non risulta emesso alcun avviso di accertamento, atto a contestare la pretesa tributaria gravante sul condannato e ad esporre la ragioni poste a fondamento dell’imposizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 205 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La comunicazione dei decreti di liquidazione è stata correttamente effettuata, unitamente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., per cui COGNOME è stato reso pienamente edotto della facoltà di prendere visione ed estrarre copia, con riferimento a tutta la documentazione concernente le spese di giudizio; non vi è stato, pertanto, alcun vulnus rispetto alla procedura dettata dall’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, nel senso che la consistenza delle spese di giustizia, correttamente, è stata portata a conoscenza dell’interessato solo al momento della discovery, anche ai fini della possibilità di proporre l’opposizione ex art. 170 T.U. spese. Non vi era, quindi, necessità alcuna di procedere al previo invio dell’avviso di accertamento, a norma dell’art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002. La domanda attinente all’ammontare delle spese processuali, peraltro, sarebbe stata da proporre al giudice civile e non al giudice penale in executivis, al quale ci si può rivolgere esclusivamente laddove risulti controversa la perimetrazione delle spese stesse.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, difettando la giurisdizione del giudice penale, in conformità alla statuizione già assunta da questa Corte, con riferimento al coimputato NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti.
Risulta preliminare e assorbente la questione attinente al riparto di giurisdizione, nella materia sottoposta al vaglio del Collegio. Come noto, la Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, ha stabilito che la domanda proposta da chi sia stato condannato in sede penale e – senza procedere a una contestazione del titolo stesso – lamenti una inesatta quantificazione delle spese processuali, con riferimento tanto al profilo del computo concreto dell’ammontare delle singole voci, quanto al tema della pertinenza delle stesse ai reati cui la condanna attiene, debba essere posta all’attenzione del giudice civile, adottandosi lo strumento dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; non rileva, sul punto, la natura di sanzione economica accessoria alla pena, che le spese processuali rivestono (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265-01).
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, altresì, che il giudice penale erroneamente investito – nelle forme dell’incidente cli esecuzione – della domanda del condannato volta all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratori non preclude, di per sé, la riproposizione di analoga istanza dinanzi al giudice civile, competente in materia di opposizione all’esecuzione forzata.
2.2. In senso conforme alla decisione delle Sezioni Unite, in epoca successiva, si sono espresse Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270, a mente della quale: «In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile (i tale decisione, la Corte ha ribadito la necessità di adire non il giudic dell’esecuzione penale, bensì di proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice civile, con riferimento a un soggetto che reclamava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa, concernenti fattispecie incriminatrici in relazione alle quali era stato mandato assolto)», nonché Sez. 1,
n. 3347 del 17/12/2014, dep. 2015, Savron, Rv. 261897 e, infine, Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, NOME, Rv. 277866.
2.3. Per concludere, è riservata al giudice dell’esecuzione penale la competenza in ordine alle questioni che attengano – in via esclusiva – al profilo della esistenza e validità del titolo posto a base dell’azione di recupero, in ci includendosi anche la tematica della portata e del significato delle relative disposizioni; con riferimento, invece, alle questioni concernenti la quantificazione dell’ammontare delle spese incluse nella cartella di pagamento, l’interessato deve adire il giudice civile, adoperando lo strumento dell’opposizione all’esecuzione
Nel caso di specie NOME COGNOME, come sopra detto, è stato condannato – in relazione al solo reato di bancarotta, di cui al capo E) di uno degli edit accusatori – alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle relative spese processuali. In sede di incidente di esecuzione, il condannato non ha mosso rilievi, circa il tema dell’esistenza e della validità del titolo, né ha aggredito il versan della portata e del significato delle relative disposizioni; COGNOME ha sollevato, contrario, contestazioni circa la quantificazione del debito, sia in ordine al calcol del concreto ammontare delle singole voci di spesa, anche sotto il profilo del mancato previo contraddittorio su di esse, sia con specifico riferimento alla loro pertinenza alle singole imputazioni, riguardo alle quali era intervenuta la condanna (essendo stato il ricorrente mandato assolto da ulteriori incolpazioni). Non spettava al giudice penale, allora, pronunciarsi sui temi prospettati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non rimanendo poi preclusa la possibilità di riproporre la medesima domanda dinanzi al giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non luogo a provvedere sull’istanza da parte del giudice penale.
Così deciso in Roma, 06 febbraio 2024.