Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MIRABELLA IMBACCARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettala requisitoria del Pubblico; Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/11/2023 il Giudice di pace di Caltagirone ha dichiarato non dovers procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME per essere il reato di all’art. 731 cod. pen., loro contestato, abrogato dall’art. 12, comma 3, D.L. 15/09/2023, con ulteriore statuizione che pone “le spese processuali a carico dei querelati come per legge”.
COGNOME NOME ricorre per cassazione, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazio di legge, posto che il giudice di merito, nonostante abbia dichiarato non doversi procedere il reato di cui all’art. 731 cod. pen., e quindi abbia emanato una sentenza di prosciogliment condannato i “querelati” al pagamento delle spese processuali, statuizione illegittima incompatibile con una sentenza assolutoria, come dispone l’art. 535, comma 1, cod. proc. pen Chiede pertanto che la sentenza sia annullata limitatamente al capo relativo alla condanna deg imputati al pagamento delle spese processuali.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali.
Il ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale ha ulteriormente articol motivo di ricorso, evidenziando che la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere posta a carico di un imputato assolto per intervenuta abrogazione della fattispecie pena ed ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Al ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 731 cod. pen., per aver omesso, giustificato motivo, di aver impartito l’istruzione scolastica elementare al proprio figli alla classe IV delle elementari, nell’anno 2020- 2021. L’art. 731 cod. pen. è stato espressamente abrogato dall’art. 12, comma 3, del D.L. settembre 2023, n.123, recante “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbli istruzione”. Pertanto, posto che non è più previsto come reato il fatto contestato al ricor il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati. Tut erroneamente, pur avendo disposto una sentenza di proscioglimento, ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali. Tale statuizione è illegittima, in quanto in violaz dell’art. 535 cod. proc. pen., norma che pone il pagamento delle spese processual esclusivamente a carico del condannato, ragion per cui in nessun caso l’imputato assolto pu essere assoggettato a tale onere.
3.11 ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza deve essere limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, che si elimina, non essen ulteriori accertamenti di fatto ( Sez. U, 30/11/2017, Matrone).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione s processuali, statuizione che elimina.
Così deciso all’udienza del 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente