Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanza riformava solo in ordine alla concessione del beneficio della non menzione del condanna sul certificato del casellario giudiziale la pronuncia di primo grado la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di ban fraudolenta COGNOME distrattíva COGNOME pluriaggravata COGNOME relativa COGNOME al fallimento dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE.
L’imputato propone ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, a NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi di icorso.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME lamenta assenza di motivazione della decisione impugnata rispetto alla censura con la quale aveva dedotto ch criterio di stima del valore di avviamento della farmacia utilizzato dal consu della curatela era erroneo, perché correlato ad una situazione anteriore alla economica generale e fondato su dati relativi a farmacie che, come quelle rura operano in mercati poco concorrenziali, alla stregua di quanto rappresentato consulente della difesa.
Rappresenta ulteriormente che era stato autorizzato alla gestio provvisoria della farmacia per dieci anni a decorrere dal 7 giugno 2004 e c dunque, non avendo acquisito il richiesto titolo di dottore in farmacia nel re lasso temporale, poco dopo la cessione la farmacia sarebbe decadut dall’autorizzazione regionale per l’esercizio della relativa attività. Di qui che la cessione ha rafforzato, e non ridotto, la garanzia per i creditori.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazio assumendo che la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto solo del prezzo della cessione pari ad euro 21.220,10, senza considerare né í debiti dell’imp che la parte acquirente si era accollata né che, anche per gli altri debi erano comunque trasferiti ex lege alla stessa ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.
2.3. Mediante il terzo motivo il COGNOME lamenta mancanza di motivazione sui prelievi relativi agli anni 2011, 2013 e 2014, poiché la C territoriale non avrebbe tenuto conto, anche alla luce della documentazio allegata alla consulenza del dottor COGNOME, della circostanza per la quale
imprese individuali il patrimonio dell’imprenditore e quello dell’impres confondono sicché non possono essere ritenuti ex se distrattivi i prelievi effettuati dall’imprenditore ove afferiscano a spese sostenute per sé o p famiglia, come aveva ampiamente dedotto e documentato nei gradi dì merito, potendo al più, nel caso di spese eccessive, le relative condotte essere quali come bancarotta semplice.
2.4. Con il quarto motivo l’imputato deduce assenza di motivazione quanto alla distrazione degli importi di 99.564,00 e 190.000,00 euro nonc all’ammanco di 55.000,00 euro per i corrispettivi del magazzino, trattandosi, primo caso, di meri errori di scritturazione contabile e, nel secondo, di ma aggiornamenti di magazzino che, di per sé, non integrano ammanchi di denaro, come assunto dalla decisione impugnata in forza di argomentazioni di caratter assertivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, nel suo complesso, non è fondato.
Va premesso, trattandosi di censure al ragionamento inferenziale sottes alla pronuncia della Corte territoriale, che poiché la sentenza di appello, nel struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso rip richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella val delle prove, le due decisioni possono essere lette congiuntamente costituendo unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 d 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
D’altra parte, attesa la natura del vizio denunciato, occorre considerare come da lungo tempo precisato dalle stesse Sezioni Unite della Corte d cassazione, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisi un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a risco l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decis impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o l rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della C cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giu merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazio una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risul processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
1.1. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta c valore dell’avviamento sarebbe stato determiNOME erroneamente dalle pronunce di merito, omette di confrontarsi con l’articolata motivazione delle stesse particolare, con quella della sentenza impugnata. Quest’ultima, c argomentazioni congrue, ha evidenziato (pag. 6-7) che il consulente del curatela, dott. COGNOME, come riferito dallo stesso anche ìn dibattiment utilizzato un metodo di stima correlato alle specificità del mercato di rìferi nel territorio della cìttadìna di RAGIONE_SOCIALEza, nel quale, a differenza della tenden generale a livello nazionale, lo scenario in divenire non è positivo per le far
D’altra parte, come era stato sottolineato adeguatamente gìà dalla senten di primo grado (pag. 4), la valutazione dell’avviamento è stata effett tenendo conto della documentazione relativa aí tre anni antecedenti alla cessi d’azienda, dai quali risultava un volume di vendite superiore ad un milione euro l’anno, con un risultato di esercizio in linea con quello di altri opera settore di pari dimensioni.
1.2. COGNOME Alla COGNOME luce COGNOME di quanto sinora evidenziato, COGNOME la pur suggestiva argomentazione per la quale i giudicí di merito non avrebbero tenuto conto d fatto che, ove non ceduta, l’azienda sarebbe stata destinataria provvedimento di decadenza dall’esercizio dell’attività farmaceutica (consenti infatti, al COGNOMECOGNOME COGNOME quanto non laureato ìn farmacìa, solo per un periodo d dieci anni che a) momento della cessione era prossimo alla scadenza), non cogl nel segno.
Infatti, l’impossibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere l’a non giustificava la cessione dell’azienda ad un prezzo incongruo, notevolmen inferiore al valore di mercato, peraltro in favore di uno stretto congiunto (os moglie).
Ne deriva che, correttamente, l’operazione di cessione è stata riten distrattíva, stante la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azie senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (ex ceteris, Sez, 5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 273644 – 01; Sez. 5, n. 17965 d 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255501 – 01).
Analoghe ragioni, rispetto a quelle da ultimo richiamate, conducono rigetto del secondo motivo del ricorso.
Se è vero, infatti, come deduce la difesa dell’imputato che, giusta il dis dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., «nel trasferimento di un’azie
commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se risultano dai libri contabili obbligatori», tuttavia, avendo riguardo alla co del valore stimato dell’avviamento, anche volendo considerare tutto il pass dell’azienda, come congruamente esplicitato dalla Corte territoriale, il p convenuto con la cessionaria sarebbe stato notevolmente inferiore rispett quello di mercato.
E, inoltre, le stesse pronunce già richiamate hanno puntualizzato che n assume rilievo ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraud patrimoniale per la cessione di un’azienda dietro il pagamento di un corrispet inferiore al valore reale il dettato dell’art. 2560, secondo comma, cod. ordine alla responsabilità dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’ costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 273644 – 01; Sez. 5, n. 17965 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255501 – 01).
3. Il terzo motivo è invece fondato.
11. Occorre premettere, in generale, che ai sensi dell’art. 2082 cod. ci imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».
Come si evince già da tale definizione, l’impresa individuale non ha u soggettività diversa dall’imprenditore, con il quale essa si identifica, sia s sostanziale che su quello processuale.
Quanto al primo aspetto, che viene in rilievo nella fattispecie in esame, implica che non vi sia alcuna separazione tra il patrimonio dell’imprendito quello dell’impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo.
Questa confusione patrimoniale di norma rafforza la garanzia dei credito dell’impresa, che possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio persona dell’imprenditore, il quale rìsponde (anche) dei debiti dell’impresa, in omagg fondamentale principio della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. cod. civ., con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Se, poi, l’imprenditore, anche tenendo conto del suo patrimonio personal diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (e non già dell’im che coincide, come evidenziato, con la persona dell’imprenditore), c conseguente (eventuale) soddisfacimento dei crediti secondo le regole d concorso c.d. universale che caratterizzano l’esecuzione forzata collettiva pro delle procedure concorsuali liquidatorie che hanno storicamente avuto il propr archetipo e modello nel fallimento.
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3.2. Sul piano penalistico, gli artt. 216 e 217 I. fall. tengono cont peculiare situazione che si realizza, e che si è sinteticamente ripercor effetto della coincidenza tra impresa e imprenditore individuale.
Per un verso, viene infatti in rilievo la configurazione, ad opera dell’ar primo comma, n. 1, I. fall., della bancarotta fraudolenta patrimoniale q condotta dell’imprenditore che «ha distratto, occultato, dissimulato, distr dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiu creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti».
Per un altro verso, occorre considerare l’art. 217, comma 1, n. 1, I. fal punisce a titolo di bancarotta patrimoniale c.d. semplice la cond dell’imprenditore il quale «ha fatto spese personali o per la famiglia ecc rispetto alla sua condizione economica».
Ed è proprio quest’ultima disposizione normativa a riflettere l’esigen distinguere, ai fini della valutazione sulla sussistenza della relativa respo penale dell’imprenditore (e, in caso affermativo, sulla qualificazione condotta in termini di bancarotta fraudolenta o semplice), nell’ambito delle sostenute dallo stesso per sé o per la sua famiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, in quanto correlati ad eccezionali che comportano, in forza dell’id quod plerumque accidit, l’esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili (come, ad esempio, malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché prive di qualsiv giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell’imprenditore a dissipa proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell’impresa dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi.
Posto che le spese sostenute dall’imprenditore individuale per soddisf bisogni di vita, ordinari o straordinari, propri o dei suoi familiari non determinarne la responsabilità penale, lungo il crinale della delicata disti tra spese eccessive e dissipazione patrimoniale si delinea la riconducibilit condotta dello stesso ai delitti di bancarotta semplice ovvero di banca fraudolenta patrimoniale.
A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che le spese eccessive identificano in quelle che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla dell’azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacità econo dell’imprenditore, mentre le spese non necessarie effettuate a scopo voluttu ovvero per soddisfare le esigenze di una vita viziosa o della propria v rientrano nel concetto di dissipazione (ex aliis, Sez. 5, n. 894 del 22/06 Bruno, Rv. 119090 – 01). In sostanza, ai fini di cui agli artt. 216 e 217 I spese eccessive si distinguono dalla dissipazione perché solo le prime hanno u causa economica razionale e, dunque, esse si configurano in base ad u
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valutazione comparativa, da condurre in forza delle condizioni economiche e patrimoniali complessive dell’imprenditore, mentre la dissipazione è sempr eccessiva e ad esse ínerisce necessariamente il dolo (Sez. 5, n. 455 06/03/1967, COGNOME, Rv. 104565 – 01), concretandosi in un consumo insensato del proprìo patrimonio da parte dell’imprenditore medesimo (Sez. 5, 10523 del 16/07/1981, COGNOME, Rv. 151090 – 01), nell’ambito del quale posson essere annoverati anche atti di prodigalítà inconsulta (Sez. 5, n. 83 23/05/1967, COGNOME, Rv. 105174 – 01).
Pertanto, occorre ribadire ed al contempo puntualizzare che, poich nell’impresa individuale si realizza una confusione tra il patrim dell’imprenditore e quello dell’impresa, che non ha una soggettività giuri diversa dal primo, non costituiscono fatti idonei ad integrare il del bancarotta patrimoniale, né fraudolenta né semplice, come si desume a contrario dal riferimento alle spese eccessive compiuto dall’art. 217 I.fall., l necessarie per soddisfare le ordinarie esigenze di vita dell’imprenditore e dei familiari, nonché le spese di carattere straordinario che è d’uopo sostene alcune situazioni dell’esistenza, come, ad esempio, nell’ipotesi di una g malattia o di un infortunio.
È invece integrata bancarotta patrimoniale semplice se le spese devono, ragione delle condìzìonì economìche dell’imprenditore e della situazio dell’impresa nel momento in cui vengono effettuate, ritenersi eccessive rispe ai bisogni ordinari e straordinari di vita dell’imprenditore e della sua famigli
Le spese inconsiderate e meramente voluttuarie, nonché gli atti prodigalità inconsulta, perché in assoluto prive di una razionale c giustificativa e tali da essere espressione di un tenore di vita volto a diss il patrimonio proprio e quello dell’impresa, costituiscono bancarotta fraudole patrimoniale.
I ripercorsi principi sono stati disattesi dalla sentenza della Corte terri che senza compiere le indicate distinzioni nell’ambito delle spese compiute COGNOME, inferendone le conseguenze ai fini della configurabilità del delitto ascritto, si è limitata a considerare operazioni distrattive i prelievi che effettuato negli anni 2011, 2013 e 2014, poiché essi sarebbero espressione di costante depauperamento realizzatosi negli anni e, in quanto indice della nat distrattiva delle relative operazioni, sarebbe costituito dall’annotazione stesse alla strega di una riduzione del patrimonio netto.
La decisione ímpugnata, quindi, nulla ha precisato, pur a fronte de deduzioni difensive e dell’ampia documentazione allegata dal ricorrente, circa natura necessaria, eccessiva o voluttuaria dei prelievi per spese persona familiari effettuati dallo stesso nei predetti anni, anche avendo riguardo al t
spese sostenute e alla sussistenza, in caso di spese sproporzionate, di una di giustificazione razionale.
Il quarto motivo non è fondato, atteso che le decisioni di merito han fornito congrue motivazioni, che si sottraggono dunque al sindacato di ques Corte secondo quanto evidenziato nel § 1, rispetto alla ritenuta natura distra delle operazioni.
In primis, quanto al prelevamento di cassa per l’importo di 190.000 euro, sebbene sia stata effettuata una registrazione eguale e contraria il g successivo, il COGNOME COGNOME COGNOME fornito alcuna giustificazione sulle ragioni per le quali lo stesso non è stato rinvenuto al momento del fallimento della societ
Analogamente, sulle rimanenze di magazzino, dalla lettura della sentenza d primo grado (pag. 6) e di quella impugnata (pag. 8, § 4.4.) si evince che me per l’importo di euro 55.000,00, come confermato anche in sede istruttoria teste COGNOMECOGNOME non è stata rinvenuta, così determinando una contabilizzazion riduzione del capitale netto. L’assenza di giustificazione causale rispett mancanza della merce è stata posta a fondamento della responsabilità penale d ricorrente.
Quanto al prelievo della somma di euro 99.654,00 effettuato nell’anno 2012, l’imputato non ne ha fornito una giustificazione causale, anche a fr dell’anomalia nelle scritture contabili nelle quali esso è stato annotato incremento del credito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in realtà insussistente per la misura dell’incremento.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatament alla condotta di distrazione relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014 rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazion relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014, con rinvio per nuovo esame altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.