Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13510 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 12/03/2025
R.G.N. 1846/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gagliano Castelferrato il 23/03/1971
avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e
5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania emessa in data 17/03/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di truffa in quanto estinto per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili con condanna dello stesso alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile costituita NOME COGNOME
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 541 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in punto di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per la fase di appello dalla parte civile costituita.
Rileva il ricorrente che la parte civile era rimasta assente nel giudizio di secondo grado, celebrato nella forma della trattazione orale, sicchŁ la mancata partecipazione all’udienza escludeva il diritto alla liquidazione in suo favore delle spese di difesa e rappresentanza per tale fase processuale, disposto dalla Corte di appello con statuizione sprovvista, peraltro, di corredo motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Dalla documentazione allegata al ricorso e dall’esame del fascicolo processuale – consentito al Collegio in ragione della natura della doglianza dedotta – risulta che il giudizio di appello Ł stato celebrato nella forma orale con mancata comparizione del difensore della parte civile (si veda il relativo verbale di udienza del 22/10/2024).
E’ pertanto erronea la statuizione, contenuta nel dispositivo, con la quale la Corte territoriale ha condannato l’imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile per il secondo grado di giudizio dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità – che si condivide- secondo cui il giudice di appello non può liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122; Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Pg in proc. Messina e altri, Rv. 260830).
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna dell’imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Così deciso il 12/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME