Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Gratteri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/7/2023 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
11 giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo applicava al ricorrente la pena di anni tre di reclusione, in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, con condanna al pagamento delle spese di difesa sostenute dalla parte civile.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato due motivi di
impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., sostenendo l’illegittimità della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, posto che quest’ultima si è costituita dopo che l’accordo sulla pena era stato già raggiunto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’avvenuto riconoscimento della voce relativa alla fase decisionale – indicata nella nota spese in €709,00 – nonostante la parte civile non avesse svolto alcuna attività corrispondente alla predetta voce, stante la definizione con il patteggiamento.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso pone la questione relativa all’individuazione dei casi in cui la parte civile abbia diritto a vedersi riconosciute le spese di costituzione, nel caso di definizione con l’applicazione della pena.
Nel caso di specie, è pacificamente ammesso dal ricorrente che la costituzione è avvenuta nel corso dell’udienza preliminare, fissata a seguito di rituale richiesta da parte del Pubblico ministero, nonostante questi avesse già prestato il consenso alla proposta di patteggiamento.
La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pertanto, è stata emessa all’esito dell’udienza preliminare e non nell’apposita udienza, deputata esclusivamente alla decisione sull’accordo, prevista dall’art. 447 cod. proc. pen.
Quanto detto comporta che la parte civile si è legittimamente costituita nell’udienza preliminare ed il giudice era, pertanto, tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese.
In tal senso, infatti, si sono recentemente pronunciate le Sezioni unite dando risposta affermativa ai quesiti concernenti la possibilità della parte civile d costituirsi per l’udienza preliminare anche qualora sia stato già raggiunto l’accordo sull’applicazione della pena e se, in tal caso, il giudice che emetta la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è tenuto a liquidare le spese di costituzione (Sez.U, 30 novembre 2023, Giglio).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue la legittima della condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile.
Il secondo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che la liquidazione della “fase decisionale” presuppone necessariamente che la parte sia intervenuta nella discussione, svolgendo un ruolo attivo e non di mera e passiva presenza.
Nel caso in cui l’udienza preliminare si sia conclusa con l’applicazione della pena, peraltro già concordata prima ancora della fissazione dell’udienza, la parte civile sarebbe necessariamente inattiva, non essendo legittimata ad intervenire in ordine alle questioni sottese all’accoglimento dell’accordo, dal che se ne vuol far discendere la non spettanza del compenso richiesto dalla parte civile per la fase decisionale.
Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che è legittimo il provvedimento del giudice che, nell’applicare la pena richiesta e nel condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica (Sez.2, n. 10555 dell’11/11/2022, dep. 2023, Manzato, Rv. 284423; Sez.5, n.48375 del 10/9/2014, NOME, Rv.262099).
A sostegno di tale affermazione si è precisato, infatti, come non sia corretto ritenere che la parte civile sia tout court esclusa dalla fase decisoria del patteggiamento, ben potendo la stessa presentare memorie al giudice ex art. 121 c.p.p. nel tentativo di orientarne la decisione. Più in AVV_NOTAIO deve osservarsi che l’assistenza all’udienza nel corso della quale viene decisa la richiesta di patteggiamento comporta la partecipazione della parte civile anche alla fase decisoria, a nulla rilevando che la stessa non abbia svolto in essa attività specifica (così, in motivazione, Sez.5, n.48375 del 10/9/2014, NOME, Rv.262099).
Si tratta di un principio che deve essere ribadito, anche alla luce del fatto che la “fase” in relazione alla quale interviene la liquidazione contempla una pluralità di attività che non si limitano alla sola “discussione”, ma più in AVV_NOTAIO attengono alla complessiva fase della “decisione”, comprendente anche le attività preliminari e successive (emissione della sentenza o eventuale rigetto della richiesta di applicazione della pena).
Ne consegue che il difensore della parte civile, ritualmente costituita in udienza preliminare, ha diritto a vedersi riconosciuto il compenso per la mera assistenza alla fase della decisione, pur non potendo svolgere un ruolo attivo mediante la discussione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente