Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6807  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
inoltre:
DELL’ARINGA NOME
SCHILIRÒ NOME
DELL’ARINGA NOME
avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all’omessa liquidazione delle spese alla parte civile e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Lucca, sull’accordo delle parti, applicava a NOME, riconosciutagli la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena per l’omicidio stradale in danno di COGNOME NOME e le lesioni personali in danno di COGNOME NOME in Capannori (LU) il 21/8/2022.
Ricorre a mezzo del proprio difensore la costituita parte civile COGNOME NOME (tale risultando anche dalla sentenza impugnata) deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove nulla si dispone in merito alla condanna dell’imputato alle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile e a quelle di costituzione di parte civile, violando così la norma dell’art. 444 comma 2 cod. proc. pen.
In particolare, si rileva come il tribunale toscano, dopo aver ammesso le costituzioni di parte civile abbia violato il diritto di queste a vedersi riconosciut caso di patteggiamento le spese di costituzione di parte civile. Dalla ricostruzione della vicenda -prosegue il ricorso- è altresì emerso chiaramente come l’imputato fosse a conoscenza dell’intervento delle persone offese sin dall’inizio del procedimento nonché dell’intenzione delle stesse di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti. Inoltre, il patteggiamento non è intervenuto nella fase delle indagini, non è stato comunicato alle persone offese e in ogni caso l’udienza del 9/10/2023 non era stata fissata esclusivamente allo scopo di decidere sulla richiesta di patteggiamento. Lamanta quindi, che la decisione del Tribunale oltre a violare le diposizioni di legge sopra richiamate viola il diritto delle perso offese di avvalersi del difensore e quindi di farsi difendere in ogni stato e grado del giudizio così come prescritto dall’art. 24 cost. e art. 6 CEDU.
Il ricorrente ricorda che, anche in una recentissima pronuncia la Supera Corte si è espressa affermando che: «Il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l’imputato ha depositato la richiesta di patteggiamento» (il richiamo è alla sentenza 11257/2023).
Chiede, pertanto, annullarsi, con o senza rinvio, la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In premessa, va rilevato che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. in questi termini: Sez. 4, n. 3756 del
12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286-02; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01).
Tale interpretazione, tra l’altro, si pone in linea con quanto affermato dal Supremo Collegio in Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680-01, e, soprattutto, in Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279349-01 e in Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348-01, che hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione che, rispettivamente, abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie e le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
Va anche ricordato che costituisce ius receptum che in tema di patteggiamento, non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile in udienza preliminare, anche se la richiesta dell’imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell’udienza di cui all’ar 447, comma 1, cod. proc. pen. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere epiloghi diversi da quelli solo dell’accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicchè è legittimo il provvedimento con cui il giudic liquidi in favore di detta parte le spese di costituzione (Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518 – Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, COGNOME, Rv. 284293 – 01).
Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che i motivi proposti siano fondati e che legittimamente essi potessero costituire oggetto di ricorso a questa Corte di legittimità.
Questo Collegio ben conosce l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di cassazione secondo il quale non è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, poiché a tale omissione può porsi rimedio mediante la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., atteso che la condanna alle spese della parte civile ha natura di statuizione accessoria a contenuto predeterminato, in quanto la liquidazione si risolve in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi (Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, COGNOME, Rv. 268627; Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, COGNOME, Rv. 251049; Sez. 4 ,n. 5805 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 280926 – 01 che ha ritenuto possibile la correzione di errore materiale qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile).
Tale orientamento discende dal dictum di Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008 Boccia, Rv. 238426 – 01 che ebbe ad affermare che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso all procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di doversi conformare al diverso orientamento di questa Corte -che si intende rafforzare- secondo il quale è ricorribile per cassazione la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi d emenda non automatica e predeterminata – e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – ma implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza di applicazione di pena (così Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277595 – 01 che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese; conf. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, COGNOME) Rv. 279833).
Nel caso che ci occupa, il GUP di Lucca ha del tutto omesso di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali tra l’imputato e COGNOME NOME, sebbene quest’ultima si fosse tempestivamente costituita parte civile.
Risulta, quindi, violato l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
In proposito va ricordato il principio secondo cui «in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatt al giudice penale “a quo”, nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi all’art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l’annullamento riguardi la statui zione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determin zione della somma effettivamente liquidata» (così Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 – 01 che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio
valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente parametri medi tabellari; conf. Sez. 6, n. 7519 del 24/01/2013, Scapoli, 255125).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limi tatamente all’omessa statuizione sulle spese della parte civile e gli atti trasmettersi al Tribunale di Lucca per nuovo esame sul punto.
P.Q.M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sta tuizione sulle spese in favore della parte civile e dispone trasmettersi gli Tribunale di Lucca per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024
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