Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4320 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4320 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, consumato il 22 dicembre 2019 ai danni di un esercizio commerciale nel quale aveva tentato di introdursi non riuscendo nel suo intento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge per avere, la Corte di merito, condannato l’imputato a risarcire le spese del grado alla parte civile,
non essendosi invece mai costituito come parte civile la persona offesa del reato, NOME COGNOME.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato memoria con la quale ha chiesto l ‘annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
La persona offesa dal reato non si è mai costituita parte civile, tanto che lo stesso Tribunale di Salerno non aveva disposto alcuna statuizione civile a suo favore.
Pertanto, la condanna, in appello, dell’imputato a rifondere le spese ad una parte civile mai costituita risulta essere frutto di un mero errore materiale che deve essere corretto da questo giudice dell’impugnazione con l’eliminazione della statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato alle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina.
Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME