Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA DOMINATOR D.O.O.
avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette i tsardtiz le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 maggio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Como ha applicato a COGNOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., altresì c:ondannando i due imputati e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidate nella complessiv somma di euro 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo hanno eccepito mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della somma loro liquidata per le spese processuali, lamentando che la stessa sarebbe stata quantificata in assoluta carenza di argomentazioni e§presse a supporto, senza rappresentare le voci considetaté in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di dar conto del criterio utilizzat per valutare la congruità di tale somma, comunque stabilita in un’entità di gran lunga inferiore rispetto ai previsti valori tabellari medi.
Con la seconda censura i ricorrenti hanno lamentato violazione dell’art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in merito alla mancata liquidazione della somma pari al 15% delle spese di lite a titolo forfettario, nonché con riguardo allomesso rimborso delle marche da bollo versate per copia del fascicolo e per la costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. maggio 2002, n. 115.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto GLYPH l’annullamento GLYPH della GLYPH sentenza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente GLYPH alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle costituite parti civili, c rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per ndovo giudizio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.
Preliminarmente il Collegio rileva l’ammissibilità della proposta impugnazione, benché la stessa abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen.
Ed infatti, la novella dell’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell’introdurre il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nella specie, tuttavia, le eccepite violazioni riguardano la statuizione di condanna, in solido tra loro, degli imputati e della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, e, quindi, una decisione posta al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché tale statuizione ben può essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
E’ già stato affermato, infatti, con principio cui questo Collegio intende conformarsi, che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla qua non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. in questi termini: Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286-02; Sez. 5, n. 29:394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01). Tale interpretazione, tra l’altro, si pone in linea con quanto affermato dal Supremo Collegio in Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680-01, e, soprattutto, in Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279349-01 e in Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348-01, c:he hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione che, rispettivamente, abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie e le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, quindi, come il ricorso risulti fondato.
Nel caso di specie, infatti, in difformità rispetto a quanto previsto dagli artt 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., difetta del tutto una motivazione idonea a rappresentare le ragioni di determinazione della somma
liquidata per le spese processuali in favore delle costituite parti civili, c violando il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all’accordo tra il pubblico ministero e l’imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono di parte civ sulla congruità delle somme liquidate (così, .Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286-01; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272342-01).
Ne consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che deve essere disposta ai sensi dell’art. 622 cod. proc pen.
Per come affermato in Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01, infatti, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale “a quo” se l relativa statuizione manchi del tutto; mentre l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, in base all’art. 622 cod. proc. pen., laddove l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il “quantum” effettivamente liquidato dal giudice (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile globalmente, senza operare alcuna ripartizione in relazione all’attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al d.m. n. 140 del 2012).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore