Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 26/09/2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 febbraio 2023, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha applicato a Boscolo Bozza Elena la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui all’art. 595, commi commesso in danno di Pan Weiying di COGNOME NOME, gerenti l’impresa condotta sotto l’insegna RAGIONE_SOCIALE, costituitesi quali parti civili, liquidando in loro favore, a titolo di rimborso d sostenute per il giudizio, la somma di Euro 5.000,00.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensor articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di violazione di legge e il motivazione, deducendo che, alla stregua delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, che prevedono che per i processi avanti il giudice per l’udienza preliminare possa essere liquidato alle parti un rimborso per le spese di lite computato conteggiando solo lo studio della controversia e fase introduttiva del giudizio (di modo che, nel caso in questione, il rimborso non avrebbe pot superare la somma di Euro 2.411,00), il giudice avrebbe dovuto specificamente indicare le ragioni per le quali aveva liquidato un rimborso in favore delle costituite parti civili pari 5.000,00.
Con memoria in data 18 luglio 2024, il difensore delle parti civili ha chiesto che il ri sia rigettato, avendo il giudice censurato accolto la richiesta di liquidazione delle spese formulata nell’interesse delle stesse avendole correttamente ritenute congrue in relazione a tu l’attività di assistenza e rappresentanza espletata dal loro patrono, come dettagliatame indicata nella presentata nota-spese.
Con requisitoria per iscritto in data 19 luglio 2024, il Procuratore Generale, in per del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, con giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il diritto vivente ha statuito che è ricorribile per cassazione la sente patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civil particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all’esistenza di una cor
motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussi nulla sia stato eccepito (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Rv. 250680).
A suffragio, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la domanda di rifusione delle spese processuali, avanzata dalla parte civile nell’ambito del processo instaurato nelle forme di all’art. 444 cod. proc. pen., è estranea all’accordo intercorrente tra il pubblico mini l’imputato, di modo che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronunc avente natura formale e sostanziale di “condanna”, soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della pena concordata tra le parti essenziali processo, con un capo della sentenza rispetto al quale la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di loro congruità, alla loro documentazione.
Ne viene che il giudice, pur nell’ambito di una valutazione discrezionale, è tenut fornire un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono civile e sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo al numero e all’importanza de questioni trattate, alla tipologia e all’entità delle prestazioni difensive in relazione ai fissati dalla normativa vigente. L’osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla pa civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenz singole voci dì spesa e all’osservanza delle altre condizioni di legge nella relativa liquid (Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Rv. 272342; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Rv. 259101).
Pertanto, una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferime censurarne l’eventuale onerosità; di contro, una determinazione analitica consente, attraverso sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (Sez. 5, n. 39 28/09/2010, Rv. 248661; Sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, dep. 2007, Rv. 236186; Sez. 2, n. 39626 del 11/05/2004, Rv. 230052).
La mancata osservanza da parte del giudice qui censurato del dovere di fornire, nel liquidare le spese di lite alle parti civili, adeguata motivazione sia in ordine alle voci ri singole attività defensionali espletate dal loro patrono, sia in ordine alla congruità delle liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza de questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive, com l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidat in favore delle parti civili.
In ossequio al principio di diritto secondo cui «In tema di patteggiament allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazi delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale “a quo” se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l’annullamento va disposto con rinvio al giudice ci competente per valore in grado d’appello, in base all’art. 622 cod. proc. pen., ladd l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione de ovvero il “quantum” effettivamente liquidato dal giudice>>, nel caso di specie l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giud sul punto.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili e il rinvio al giu competente per valore in grado di appello.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate i favore delle parti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024
Il consigliere estensore