Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28875 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Favara il 27/11/1959
avverso la sentenza del 10/07/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia accolto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Palermo, in accoglimento della richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. a NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti, la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e ha liquidato in favore delle parti civili costituite le spese sostenute.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che articola un unico motivo di annullamento per violazione di legge, in
relazione all ‘ art. 12, comma 3, d.M. 10 marzo 2014 n. 55, e difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle spese liquidabili in favore delle parti civili.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Emerge dalla sentenza impugnata che, con la sentenza di applicazione della pena, alle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata liquidata, a titolo di rifusione delle spese, la somma complessiva di euro 3000, oltre spese generali, Iva e CPA., mentre, in favore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata liquidata la somma di euro 1000 ciascuna, oltre spese generali, Iva e CPA.
Le spese sono state liquidate sia per la fase di studio, che per la fase introduttiva, che per la fase istruttoria e decisoria.
La difesa contesta che, in caso di sentenza di applicazione della pena, l ‘ art. 12, comma 3, d.M. n. 55 del 2014 consenta la rifusione delle spese relative alla fase istruttoria e decisoria.
Secondo un primo orientamento, in tema di patteggiamento, è legittimo il provvedimento del giudice che, nell’applicare la pena richiesta e nel condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore, pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica, a condizione che la costituzione in giudizio sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena (Sez. 2, n. 10555 del 11/11/2022, COGNOME Rv. 284423 -01), condizione sussistente nel caso in esame, in quanto le parti civili si sono costituite all’udienza del 3 gennaio 2024, poi rinviata, avendo il difensore dell’imputato rappresentato di voler procedere con rito alternativo, mentre il giudizio è stato definito con sentenza di patteggiamento alla successiva udienza del 10 luglio 2024.
Sul tema si sono recentemente pronunciate le Sezioni unite (sentenza n. 16403 del 30/11/2023, G., Rv 286242) che (§ 9.1.2 del Considerando in diritto ) hanno precisato che « si deve considerare in premessa che l’art. 12, comma 3, D.M.
10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa » .
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, pur avendo liquidato una somma complessivamente inferiore a quella richiesta dalle parti civili, ha tenuto conto degli importi richiesti per la fase di decisione e istruttoria, essendo l ‘ importo liquidato superiore rispetto a quello richiesto per le sole fasi di studio e introduzione.
Per tali motivi la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla statuizione sulle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese liquidate in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica.
Così deciso il 02/07/2025.