Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38513 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME l, nato a
I GLYPH omissis
avverso la sentenza del 14/12/2023 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia ha applicato a GLYPH M.M. GLYPH la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cu all’art. 609-bis c pen., condannando altresì l’imputato alla refusione delle spese di costituzione e d rappresentanza sostenute dalla parte civile C.J. , liquidate in complessivi 2.400 euro, oltre accessori di legge.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano:
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 79 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 447, 448, 523, 541 cod. proc. pen., per avere Tribunale condannato l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, la quale non avrebbe potuto presenziare, né intervenire, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 447 co proc. pen.;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al d.m 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidato la somma di 900 euro per la fase decisionale, l quale non vi è stata, e, comunque, non potendo la parte civile interloquire in ordine all’accord intercorso tra l’imputato e il pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo per i motivi di seguito illustrati.
In via preliminare, si osserva che, anche a seguito della legge n. 103 del 2017 – la quale h rimodulato i confini della ricorribilità della sentenza di applicazione pena su richiesta -, d ritenersi sussistente la possibilità di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione concerne la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto i limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accor processuale tra il pubblico ministero e l’imputato e non alle determinazioni ulteriori d giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusio delle spese in favore della parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (cfr., Sez. 3 n. 33445 del
01/07/2021, D., non mass.; Sez. 6, n. 21522 del 18/06/2020, Casella, non mass.; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286-02; Sez. 2, n. 39404 del 09/09/2019, Maliqi, non mass.; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01; Sez. 5, n. 57474 del 27/09/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272342-01).
3. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
E’ ben vero che, come affermato dalla Sezioni Unite nel 2008, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’COGNOME, Rv. 241356).
Le Sezioni Unite affermarono che il principio dinanzi enunciato “va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l’applicazione della pena a norma dell’art. 464 cod. proc. pen. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell’art. 446, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. e art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (a seguito di decreto di giudizio immediato)”.
Sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha ribadito che non è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell’art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. 6, Sentenza n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503), con la precisazione che la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all’udienza fissata, ne corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l’intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023).
Il principio dinanzi indicato deve, tuttavia, essere rivisto alla luce dell modifiche normative introdotte dalla cd. riforma Cartabia, varata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021.
In particolare, il novum normativo è rappresentato dall’art. 458-bis cod. proc. pen. che disciplina, in maniera espressa, la “richiesta di applicazione pena” dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato.
In particolare, diversamente da questo previsto dall’art. 447 cod. proc. che regola la richiesta di applicazione della pena nel corso delle ind preliminari – norma presa a riferimento della Sezioni Unite D’Avino -, il comma dell’art. 458-bis cod. proc. pen. prevede espressamente che l’avviso di fissaz dell’udienza di applicazione della pena, richiesta a seguito dell’emissio decreto di giudizio immediato, sia comunicato non solo al pubblico minister all’imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa; orbene, non vi è non veda che tale avviso acquista un significato se e nella misura in c persona può esercitare i diritti che le sono riconosciuti.
Del resto, il decreto di giudizio immediato, unitamente alla richiesta pubblico ministero, è notificata alla persona offesa, la quale, dunque, può costituirsi parte civile fuori udienza, come è avvenuto nel caso in es Sarebbe perciò del tutto irragionevole che la persona offesa, costituitasi civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa esercitar proprie prerogative nell’udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen., della quale deve essere avvisata e nella quale l’accoglimento del patteggiamento n rappresenta un esito indefettibile in quanto, ove la richiesta fosse respi sensi dell’art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. l’imputato può, nella udienza, chiedere il giudizio abbreviato.
Una conclusione del genere, peraltro, si pone in linea con il princ recentemente affermato dalla Sezioni Unite, secondo cui, in tema d Patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche su regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/202 dep. 2024, G., Rv. 286242).
Pur affrontando una problematica diversa, e per di più alla luce del qua normativo precedente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, le Sezi Unite hanno utilizzato argomentazioni che corroborano la tesi qui patrocinata.
In primo luogo, le Sezioni Unite hanno valorizzato “la necessità della tu del contraddittorio quale corollario del giusto processo” (par. 7.2. del Consid in diritto”), viepiù considerando che, come detto, l’art. 458-bis, comma 1, proc. pen. prevede espressamente che il contraddittorio sia esteso alla per offesa, la quale deve essere avvisata dell’udienza deputata per la decisione
richiesta di applicazione della pena; del resto, come precisato dOle Sezioni Un “il probabile accoglimento della richiesta di pena concordata non fa diven automaticamente inutile la costituzione vanificando la carenza di interesse d parte civile. Invero, l’interesse all’esercizio dell’azione civile nel process è attuale fino al momento dell’eventuale ratifica dell’accordo sulla pena da del giudice”.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno fatto leva sulla “concorde opinione de dottrina circa il ruolo della parte civile non ridimensionabile a quello meram petitorio della rifusione delle spese, bensì di compartecipe al contraddit sebbene limitato alla valutazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.” 7.5.).
Deve perciò affermarsi che è ammessa la costituzione di parte civil nell’udienza fissata, ai sensi dell’art. 458.-bis cod. proc. pen., per la ri applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decret giudizio immediato a norma dell’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., con conseguenza che è pertanto legittima la condanna dell’imputato, disposta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., al pagamento delle spese sostenute d parte civile.
7. Il secondo motivo è fondato.
Come chiarito delle Sezioni Unite, nella sentenza dinanzi indicata, in passaggio motivazionale non massimato (cfr. par. 9.1.2. del Considerato diritto), “l’art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione n modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente Regolamento recante modifiche al D.M., 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professio forense ai sensi dell’art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 2 non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione d stessa”.
Nel caso in esame, è perciò evidente che, nella determinazione delle spe processuali sostenute dalla parte civile, il g.i.p. – come emerge dal c riportato nella motivazione della sentenza impugnata – ha liquidato, in mani illegittima, la somma di 900 euro a titolo di discussione, evidenteme correlando tale voce alla fase decisoria, per la quale, invece, non ess prevista nel patteggiamento, nulla è dovuto.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile limitatamente all’impor euro 900 euro liquidato a titolo di discussione.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione de spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ci limitatamente all’importo di euro 900 euro liquidato a titolo di discuss Rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese sostenute nel presente grad giudizio dalla parte civile.
Così deciso il 19/09/2024.