Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla:
parte civile COGNOME nato a POTENZA il 05/06/1967 nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CANCELLO ED ARNONE il 13/02/1971 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a fini penali confermando le statuizioni civili e provvedendo in merito alle spese di giudizio;
letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, rilevandone anche la tardività; richieste reiterate nella memoria di replica a firma dell’Avv. NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ch ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza predibattimentale in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 26 novembre 2014 nei confronti di COGNOME Pasquale ed appellata da quest’ultimo, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato, perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado e le statuizioni civili in essa contenute.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME quale parte civile, deducendo:
violazione di legge dovuta alla mancata notifica alla parte civile dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado, cosicché la parte civile non aveva preso parte al processo di secondo grado e non aveva potuto adottare le proprie conclusioni;
violazione di legge per non avere la Corte condannato l’appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile, atteso il principio di immanenza della sua costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.
In ordine ai motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente, deve premettersi che la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio.
Tale statuizione non è stata intaccata dalla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato emessa dalla Corte di appello con la sentenza predibattimentale senza contraddittorio impugnata in questa sede.
Ne consegue che l’odierno interesse della parte civile a coltivare il ricorso, così come risulta anche in esso precisato, rimane soltanto quello di rimuovere la sentenza che avrebbe violato il suo diritto di vedersi riconosciuta la condanna alle spese sostenute nel grado di appello qualora vi avesse partecipato.
Tuttavia, proprio in forza della sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado, la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa ad esso riconnessa, sicché il suo interesse non ha alcuna concretezza e si rivela meramente eventuale rispetto alla eccezione di nullità della sentenza impugnata – pur sussistente (in questo senso, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME) – – stante il principio generale di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza ulteriore sanzione in
favore della Cassa delle Ammende, non rilevandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 15/05/2025.